In Primo Piano
Scadenze fiscali
02 Mar 2025 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
16 Mar 2025 (61)
1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati
3) Versamento imposta sugli intrattenimenti
4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
7) Tassa annuale vidimazione libri sociali
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
36) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
37) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
38) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
39) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
40) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale
41) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
42) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
45) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
46) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
48) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
49) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
50) CU 2025: Consegna agli interessati
51) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo
52) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali
53) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata
54) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali
55) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2024
56) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
57) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi
58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri
59) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie
60) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche
61) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata
19 Mar 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
30 Mar 2025 (11)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
5) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
6) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
7) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2025 a.i. 2024 rilasciati ai propri sostituiti
8) Presentazione modello EAS
9) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare
10) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
11) Concordato preventivo biennale - Comunicazione dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 2-quater del D.L. n. 113 del 2024, per le annualità ancora accertabili.
Rassegna Stampa
Niente sconto sulle auto aziendali Bonus lavatrici verso il voto
La proroga per l’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali ci sarà. Per il bonus elettrodomestici, invece, possibile l’estensione ma non ci sarà il rinvio per il nuovo regime fiscale delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Sono misure in discussione del decreto Bollette. Sulle assicurazioni il Mef è intenzionato a concedere una proroga ‘limitata nel tempo’. Per auto ed elettrodomestici servono le coperture mentre per gli sconti su frigo e lavatrici ci sono speranze. Correggere la misura contenuta nella legge di Bilancio sulle auto aziendali richiederebbe 8 milioni di euro. La nuova norma penalizza le auto a benzina e diesel mentre favorisce quelle elettriche e plug-in e si applica anche alle autovetture ordinate nel 2024 ma ancora non consegnate. Complicata anche la strada della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. La rateazione a 10 anni e senza interessi, ha detto ieri il Mef, rischia di creare ‘sperequazioni’, rispetto a chi ha aderito alle vecchie rottamazioni. (Ved.anche Il Sole 24 Ore: ‘Dl Bollette, avanti sul bonus elettrodomestici Stop a polizze anti calamità e auto aziendali’ – pag. 9)
Tari, arrivano gli sconti. Ecco chi ne ha diritto
Chi ha un Isee inferiore a 9.350 euro beneficerà di una riduzione del 25% sulla tassa dei rifiuti, ma la soglia di esenzione sale a 20 mila euro per tutte le famiglie con almeno 4 figli. Il bonus Tari 2025, previsto dal Dl 124/2019 è rimasto a lungo inapplicato per la mancanza di un decreto attuativo. Ora approda al suo step finale, dopo la pubblicazione in G.U. del decreto 24/2025. Gli sconti sono concessi in automatico a chi ne ha i requisiti. Dunque non si deve presentare alcuna domanda. Per ottenerli è sufficiente aver presentato la dichiarazione Isee aggiornata al 2025 ed essere intestatario della fornitura del servizio di gestione rifiuti. Le due soglie di 9.350 euro e di 20 mila euro resteranno valide per i prossimi tre anni, quando l’Arera verificherà la necessità o meno di aggiornarle.
Fisco, 538 miliardi persi Possibile incassare solo il 45% dei crediti
Alla fine di gennaio valeva 1.272.9 miliardi di euro il magazzino della riscossione. A tanto ammontano i debiti fiscali non pagati da cittadini e imprese. Lo Stato ha deciso di radiografare il magazzino degli arretrati per capire come sono articolati e, soprattutto, quanta parte sia ancora recuperabile. Dei 1.272,9 miliardi di euro di cartelle inevase solo il 44,6% ovvero 567,85 miliardi hanno qualche aspettativa di essere riscossi. Altri 537,75 miliardi, il 42,3%, sono persi, perché figli di crediti dovuti da persone decedute, società cancellate, soggetti con procedura di concordato chiusa o contribuenti che a giudicare dall’anagrafe tributaria sono nullatenenti e quindi non hanno nulla da aggredire. C’è poi una terza famiglia di arretrati: sono i 167,31 miliardi che hanno un ‘profilo di riscuotibilità non determinabile’. Insomma, sono quelli che presentano qualche chance di riscuotibilità. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Riscossione, entrano i privati’ – pag. 20)
Rottamazione, freno da Upb, Corte conti e Finanze
La proposta della Lega di una nuova rottamazione (la quinta) non piace all’Ufficio parlamentare di bilancio perché alimenta nei contribuenti aspettative di future agevolazioni e condoni. Questi provvedimenti, invece, dovrebbero essere affiancati da un miglioramento dell’efficienza sia dei meccanismi di riscossione coattiva sia di stimolo all’adeguamento spontaneo. Sulla stessa linea la Corte dei conti secondo la quale i ‘fenomeni di inadempimento’ sono ‘potenzialmente alimentati dalle ripetute rottamazioni, annullamenti, stralci e dilazioni, che rafforzano le aspettative di futuri abbattimenti o cancellazioni o rateazioni di posizioni debitorie’. Nella stessa direzione può spingere il nuovo discarico automatico dopo cinque anni. Perché, non appare razionale l’abbandono della posizione creditoria dopo un determinato tempo, senza avere svolto concreti e incisivi tentativi di riscossione coattiva.
Crisi d’impresa, via al riordino sui commissari straordinari
Sarà sul tavolo del consiglio dei ministri di domani il doppio riordino dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e della vigilanza sulle cooperative. Si tratta di un unico disegno di legge, predisposto dal Mimit, con due deleghe al Governo. La prima andrà esercitata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Il Mimit punta alla revisione della disciplina con riguardo alle imprese, singole o gruppi, che superano i 200 lavoratori subordinati e alle imprese di rilevanza strategica attive nei settori della golden power. Il punto di partenza è l’individuazione dei requisiti di accesso alla procedura, a partire dalle soglie dimensionali dei lavoratori. Spetterà poi al Mimit rendere un parere sulla sussistenza dei presupposti di accesso, contenente anche l’indicazione di uno o tre commissari giudiziali, da nominare nel caso in cui il Tribunale dichiari lo stato di insolvenza. Si interviene anche sui tempi, con la determinazione di un congruo termine entro il quale il Tribunale dichiara l’apertura della As o dell liquidazione giudiziale. Al Mimit il compito di predisporre l’elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza e poi di nominarli.
Elenchi Intrastat in soffitta Scambi Ue sempre con e-fattura
Dal 1° luglio 2030, la direttiva 2025/516 introduce l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni intra-UE e la comunicazione digitale Drr. Questi due adempimenti servono per certificare fiscalmente le transazioni e trasmetterne i dati alle autorità locali, che li invieranno al Vies centrale per individuare frodi come il carosello. Il Drr sostituirà gli attuali elenchi riepilogativi modello Intra per fini fiscali, garantendo maggiore tempestività e dettaglio nelle informazioni. Le comunicazioni includeranno dati aggiuntivi, come le coordinate bancarie, permettendo il monitoraggio anche dei flussi finanziari. Il regolamento UE 2025/517 disciplina lo scambio automatico di dati tra Stati membri. Il Vies centrale aggrega le informazioni sulle transazioni B2B e incrocia i dati su vendite e acquisti intra-UE. Le informazioni saranno conservate per 5 anni e accessibili solo a funzionari autorizzati. L’aggiornamento tempestivo dei dati rafforza la lotta all’evasione fiscale.
Via libera alla detrazione Iva su beni di terzi
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E/2025, ha dato il via libera alla detrazione dell’Iva assolta su beni di terzi. Il documento di prassi amministrativa recepisce il principio affermato nelle sentenze delle Sezioni Unite 13162/2024 e nella successiva pronuncia della Sezione tributaria n. 32345/2024 dichiarando superate le precedenti indicazioni di prassi sul tema. La questione verte sulla interpretazione dell’art. 30, comma 2, lett. c) del Dpr 633/1972, il quale prevede la possibilità di chiedere a rimborso l’eccedenza di imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche. La questione è stata spesso al centro di dibattiti giurisprudenziali. L’utilizzo nella norma del termine ‘acquisto’, infatti, ha indotto le Entrate ad escludere dalla possibilità di ottenere il rimborso dell’Iva assolta per lavori esigui su beni di terzi.
Con l’inquilino-impresa veto alla cedolare secca
No secco del ministero dell’Economia alla cedolare secca per gli immobili affittati a imprese e professionisti. Via XX Settembre, dunque, chiude le porte all’interpretazione della Cassazione arrivata con la sentenza n. 12395/2024. L’indicazione che fa marcia indietro rispetto a quanto riportato da diverse circolari delle Entrate, è arrivata con la risposta data ieri dal sottosegretario all’Economia Federico Freni a un’interrogazione in commissione Finanze alla Camera. Tale indicazione fa seguito alla linea dell’Agenzia messa per iscritto pochi giorni fa in una risposta a interpello fornita dalla direzione regionale della Toscana. Dunque, i conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo esulano dal campo di applicazione della cedolare secca. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Affittuario impresa? Niente cedolare secca’ – pag. 23)
L’invio tardivo all’Enea non mette a rischio l’ecobonus
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 8019 del 2025, conferma che l’invio della comunicazione all’Enea oltre il termine di 90 giorni non fa perdere il diritto all’ecobonus. La decadenza dall’agevolazione, infatti, non è prescritta da nessuna norma. Il procedimento è nato dal disconoscimento operato tramite un controllo automatico dell’agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica per il mancato invio della comunicazione all’Enea. In entrambi i gradi di merito il contribuente era rimasto sconfitto. Di diverso avviso, invece, la Cassazione che in base all’art. 4 del dm 19 febbraio 2007 chiarisce che non è causa di decadenza dal godimento della detrazione l’inosservanza del termine di 90 giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltre della comunicazione all’Enea.
Criptoattività, tassabili le plusvalenze dall’acquisto di beni e servizi
Nel corso del question time, in risposta a un’interrogazione parlamentare, il Ministero dell’Economia ha chiarito che l’acquisto di beni o servizi tramite l’utilizzo di criptoattività può generare plusvalenze fiscalmente rilevanti, in quanto l’unica fattispecie non tassabile è costituita dalla permuta tra criptoattività aventi uguali caratteristiche e funzioni. Il valore della plusvalenza tassabile è pari alla differenza tra il corrispettivo pagato per l’acquisto del bene o servizio ricevuto e il costo o valore di acquisto della criptoattività scambiata. Il ministero di via XX Settembre ha bocciato la tesi che assimila le criptovalute alle valute tradizionali.
Zes unica, per le imprese la chance dell’anticipo
La manovra 2025 ha stanziato nuovi fondi per la Zes unica del Sud, estendendo il credito agli investimenti realizzati dal 1°gennaio al 15 novembre 2025. Le imprese interessate al credito d’imposta hanno tempo fino al prossimo 30 maggio per pianificare gli investimenti; quelle pronte possono inviare subito la comunicazione di prenotazione delle risorse dal 31 marzo. L’invio in anticipo consente di gestire senza affanno eventuali problemi che possono sorgere con l’inoltro dell’istanza. Ricordiamo che nel 2024 il sistema dei controlli ha scartato molte comunicazioni che riportavano anche un solo errore nella compilazione dei dati. L’invio in anticipo permette di ripresentare la comunicazione nei tempi previsti anche più volte.
Acconti, calendario sballato
Il ministero dell’Economia lavora ad un provvedimento che consente il calcolo dell’acconto Irpef con l’applicazione delle nuove, più favorevoli, aliquote. L’intervento deve necessariamente arrivare in tempi rapidi per evitare ai contribuenti ogni aggravio in termini di dichiarazione e di versamento. L’Agenzia delle Entrate è costretta, dunque, ad emanare una circolare sui calcoli prima dell’avvio della stagione dichiarativa. Stagione che con l’anticipo della promessa di intervento del min. Economia sul disallineamento temporaneo per i contribuenti con dichiarazioni a debito superiori a 51 euro, rischia di bloccare l’attività dei centri di assistenza fiscale che hanno già fissato migliaia di appuntamenti. Il provvedimento d’urgenza teso a garantire l’equità fiscale non sarà approvato prima del via libera al Def, ovvero prima del 10 aprile, data considerata fuori tempo per l’agenda degli appuntamenti dei Caf.
Rottamazione quater frazionata
Il decreto legge Milleproroghe consente ai decaduti dalla rottamazione quater di essere nuovamente ammessi alla definizione agevolata presentando una specifica istanza. Questa domanda di riammissione può essere presentata in modalità frazionata presentando più istanze separate con all’interno di ognuna una serie distinta di carichi/cartelle. In caso di presentazione di pluri-istanze per carichi diversi i contribuenti riceveranno entro il 30 giugno 2025 più piani di dilazione/riammissione e non un’unica rateizzazione omnicomprensiva. La riammissione in forma frazionata consente ai contribuenti di scegliere quale dilazione portare a termine abbandonando le altre in modo da non avere una decadenza generalizzata dalla sanatoria.
Cappotto termico, pagano in due
Per il cappotto termico difettoso a pagare sono il progettista e l’impresa. A stabilirlo la Corte di cassazione civile con l’ordinanza n. 7176 dello scorso 18 marzo. Se la relazione di cui alla legge 10/91 in materia di risparmio energetico contiene ‘parecchie incongruenze’ che determinano ‘numerose difformità’, la responsabilità del professionista che l’ha redatta deve ritenersi preponderante rispetto a quella dell’impresa. Non si può, infatti, escludere completamente la sua responsabilità nemmeno quando parte delle opere previste nella relazione non siano state effettivamente eseguite, in quanto il compito del direttore dei lavori non si esaurisce ‘in un controllo episodico e formale della coerenza e congruenza delle opere realizzate rispetto alle previsioni di progetto, ma comprende anche un controllo in progress in fase di esecuzione’.
Novità fiscali
Cambiano le imposte indirette: modifiche in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e bollo
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, ha esaminato le novità introdotte dal decreto legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 in materia di imposta di registro, imposta di bollo e altri tributi indiretti diversi dall’Iva e ha fornito le istruzioni operative agli uffici per garantire l’uniformità di azione.
Gli interventi apportati dal decreto delegato sono funzionali al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, ottimizzazione, razionalizzazione e aggiornamento della disciplina concernente l’imposta di registro, l’imposta di bollo e i tributi speciali. Tra le finalità anche la riduzione e la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Il documento di prassi amministrativa analizza anche le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 87/2024 (decreto sanzioni) al sistema sanzionatorio in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale e imposta di bollo.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO
Il decreto delegato modifica e integra l’articolo 41 del TUR che dispone le regole che governano le modalità di applicazione dell’imposta di registro. La novità principale è rappresentata dal fatto che la liquidazione dell’imposta di registro compete direttamente al soggetto obbligato al relativo versamento (autoliquidazione), a meno che si tratti di atti giudiziari e di atti per i quali è prevista la registrazione a debito. La liquidazione, pertanto, spetta al soggetto obbligato al pagamento e non più all’ufficio.
Gli Uffici controllano la regolarità della liquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente e dei relativi versamenti sulla base degli elementi desumibili dall’atto, anche avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui, a seguito dei controlli, dovesse emergere la debenza di una maggiore imposta rispetto a quella autonomamente liquidata e versata dal contribuente, l’Ufficio procede alla notifica a quest’ultimo di un avviso di liquidazione recante l’invito ad effettuare, entro il termine di 60 giorni, il pagamento della quota parte di tributo non versata, della sanzione, nonché degli interessi di mora, calcolati a decorrere dalla data in cui l’imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il pagamento effettuato entro il termine di 60 giorni consente al contribuente di beneficiare della riduzione a un terzo della predetta sanzione amministrativa.
Il legislatore ha apportato novità anche in materia di cessione di azienda.
Il decreto delegato ha riformulato l’articolo 2317, comma 4, del TUR, prevedendo che nelle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa ‘si applicano le aliquote previste per i trasferimento a titolo oneroso aventi a oggetto le diverse tipologie di beni che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, sulla base dell’imputazione a tali beni di una quota parte del corrispettivo da individuare secondo una ripartizione indicata nell’atto o nei suoi allegati. Per i crediti aziendali si applica sulla quota parte di corrispettivo a essi imputata l’aliquota prevista per le cessioni di crediti. Ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, le passività si imputano ai diversi beni sia mobili che immobili in proporzione del loro rispettivo valore. In assenza della suddetta ripartizione, si applica la disposizione del comma 1’.
La finalità del suddetto intervento normativo è quella di stabilire le condizioni in presenza delle quali, nei casi di cessione di azienda o di un ramo aziendale, sono applicabili, separatamente, le diverse aliquote previste per il trasferimento dei singoli beni e diritti che lo compongono, in luogo di un’aliquota unica.
La novità conferma che, nel caso di cessioni aventi ad oggetto l’azienda nella sua interezza o specifici complessi aziendali, riferibili a singoli rami di un’impresa, è ammessa la separata applicazione delle aliquote concernenti i trasferimenti a titolo oneroso delle distinte tipologie di beni che compongono l’azienda o il singolo ramo della stessa, a condizione che, per effetto della ripartizione indicata nell’atto di trasferimento o nei relativi allegati, sia possibile imputare ai vari beni una quota parte del corrispettivo.
Inoltre è stato stabilito che qualora la cessione per la quale sia prevista la suddetta ripartizione del corrispettivo abbia a oggetto anche crediti aziendali, la rispettiva quota parte del prezzo agli stessi imputabile è soggetta all’aliquota stabilita per la cessione di crediti.
In merito alla valorizzazione delle passività, con il medesimo comma 4 dell’articolo 23 in commento si conferma che, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, l’imputazione delle passività ai diversi beni mobili e immobili si effettua in proporzione al loro rispettivo valore, a nulla rilevando lo specifico collegamento delle suddette passività con i singoli elementi dell’attivo aziendale.
La novella dispone, inoltre, che l’Ufficio controlli la congruità della ripartizione del corrispettivo di cui al comma 4 dell’articolo 23 del TUR.
L’ultimo periodo della previsione in commento stabilisce, poi, che in assenza di un’espressa ripartizione del corrispettivo, trova applicazione il criterio alternativo previsto dal comma 1 dell’articolo 23, con la conseguenza che il trasferimento dell’intero complesso aziendale o del singolo ramo d’azienda deve essere assoggettato all’imposta di registro, calcolata applicando al corrispettivo unitariamente stabilito l’aliquota più elevata tra quelle previste per i singoli beni o diritti che compongono il complesso oggetto di cessione.
L’articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto delegato interviene modificando l’articolo 51, commi 2 e 4, del TUR. In ragione di tale intervento normativo, pertanto, ai sensi del comma 2, la base imponibile dell’imposta di registro, dovuta per i trasferimenti di aziende o diritti reali su di esse, è determinata assumendo il valore venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ed esclusi i beni indicati nell’articolo 724 della parte prima della Tariffa e nell’articolo 11-bis della Tabella. Dall’ammontare così determinato devono essere sottratte le passività inerenti all’azienda, risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l’alienante si sia espressamente impegnato a estinguere e quelle relative ai beni sopra citati.
Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 51, comma 4, del TUR, si rileva che l’Ufficio controlla il valore di cui al comma 126, tenendo conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e ‘procede ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto’.
Una previsione del decreto delegato attiene alla comunione ereditaria. Stabilisce che ai fini della determinazione della massa comune e delle quote di diritto, nelle comunioni ereditarie si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice civile. La novità dispone, inoltre, che sui predetti beni non si applica l’imposta di registro in sede di divisione. L’istituto della collazione assume rilevanza esclusivamente in funzione della determinazione della massa ereditaria e delle quote di diritto, ma non ai fini dell’imposta di registro, che si applica, con l’aliquota propria degli atti di divisione, sulla parte dei beni assegnati che risulta effettivamente caduta in successione.
Una parte della circolare è stata dedicata, poi, alle modalità di riscossione dell’imposta di registro dovuta per gli atti giudiziari ovvero per i provvedimenti di condanna al pagamento delle somme e valori o alla consegna di beni di qualsiasi natura. Il nuovo comma 1.1 dell’articolo 57 del TUR introduce un sistema in forza del quale l’Amministrazione finanziaria deve dapprima avviare l’azione di riscossione nei confronti del debitore principale e solo in via sussidiaria, qualora tale azioni si riveli infruttuosa, potrà rivalersi nei confronti degli altri soggetti coobbligati. Nei casi in cui il provvedimento disponga la compensazione totale o parziale delle spese, resta applicabile il principio generale in forza del quale, per il pagamento dell’imposta, vi è solidarietà paritaria tra le parti in causa.
A differenza della previgente disciplina, l’Ufficio procede, quindi, a richiedere prioritariamente il versamento dell’imposta alla parte condannata al pagamento delle spese. Solo qualora l’azione di riscossione, nei confronti del debitore principale, risulti infruttuosa, l’avviso di liquidazione può essere notificato anche alle altre parti del giudizio che rispondono in solido per il pagamento dell’imposta in via sussidiaria.
Fino al verificarsi dell’infruttuosità dell’azione di riscossione nei confronti del debitore principale, i termini decadenziali previsti dall’articolo 76 del TUR per la richiesta dell’imposta principale nei confronti degli obbligati in via sussidiaria sono sospesi.
NOVITA’ IN TEMA DI IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI
L’articolo 3 del decreto in commento interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, apportando le seguenti modifiche:
- L’articolo 33, comma 1, del TUS, nella sua nuova formulazione a opera del decreto delegato, recepisce in materia di imposta di successione il sistema dell’autoliquidazione. Prevede che i soggetti obbligati al pagamento del tributo autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione di successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine, ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio;
- Ai contratti che trasferiscono diritti edificatori si applica l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro.
PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO E DI IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE OPERAZIONI RELATIVE AI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
In merito all’imposta di bollo la principale novità del decreto delegato concerne l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 3 del Dpr n. 642/1972 che presenta due novità:
- per gli atti da registrare in termine fisso l’imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione di quest’ultimo, tramite mod. F24;
- per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio delle Entrate, si può assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico.
Diventa possibile integrare o rettificare la dichiarazione originariamente presentata, ‘per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggior o di un minore imponibile o di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito’. Tale possibilità riguarda sia le imposte di bollo che le imposte sostitutive sui finanziamenti a medio e lungo termine.
In entrambi i casi possono essere rettificate le dichiarazioni già presentate per le quali, al 1°gennaio 2025, non sono ancora scaduti i termini per l’accertamento. L’attività accertativa degli uffici si esplica nei termini di decadenza calcolati a partire dall’anno di presentazione della dichiarazione integrativa, in relazione e nei limiti dei soli elementi rettificati.
MODIFICHE IN MATERIA DI TASSE PER I SERVIZI IPOTECARI E CATASTALI E RELATIVE AI TRIBUTI SPECIALI
Il decreto delegato estende la gratuità dei servizi alle operazioni eseguite nell’interesse delle altre pubbliche amministrazioni. Sempre il decreto sostituisce la previgente ‘Tabella delle tasse ipotecarie’ con un’unica ‘Tabella delle tasse per i servizi ipotecari e catastali’ che comprende anche i tributi speciali catastali. La nuova tabella non contempla più le consultazioni telematiche catastali tra i servizi soggetti a tributo. In sostanza, è stata introdotta la gratuità delle predette consultazioni.
La novella legislativa ha riguardato anche l’ambito dei tributi speciali. L’art. 6 del decreto delegato è intervenuto anche sui Titoli I e II della Tabella A, allegata al Dl 533/1954, che sono sostituiti dal Titolo I, ridenominato ‘Tributi speciali per i servizi resi dagli uffici dell’agenzia delle entrate’.
Le modifiche della Tabella si applicano a tutte le richieste a partire dal 1°gennaio 2025, anche se riferite a fattispecie formatesi prima.
NOVITA’ IN MATERIA DI ACCESSO TELEMATICO ALLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE
L’articolo 7 del decreto delegato interviene in materia di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale, al fine di agevolarne la consultazione prevedendo la semplificazione delle procedure di accesso e la gratuità dei servizi di consultazione telematica catastale.
Sempre l’articolo 7 elimina la maggiorazione delle tasse ipotecarie nei casi di consultazione telematica ed estende la platea dei soggetti ammessi alla consultazione con modalità telematiche della banca dati ipotecaria.
NOVITA’ IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO DELLE INTESTAZIONI CATASTALI
L’articolo 8 del decreto delegato reca peculiari novità in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali. Stabilisce che nel caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali di usufrutto, uso e abitazione, il relativo aggiornamento delle intestazioni catastali non richiede più la presentazione di una domanda di volture da parte dei soggetti interessati ma lo stesso è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di tributi e oneri. L’aggiornamento d’ufficio opera sia per i diritti di usufrutto, uso e abitazione già estinti, sia per quelli che si estingueranno dal 1°gennaio 2025 per effetto della morte del titolare degli stessi.
MODIFICHE AL SISTEMA SANZIONATORIO
Il decreto sanzioni (Dlgs 87/2024) ha modificato alcune disposizioni in materia di sanzioni amministrative riguardanti i tributi oggetto della presente circolare. Le nuove misure si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1°settembre 2024.
Le nuove sanzioni sono le seguenti:
- al 120% dell’imposta dovuta (in luogo di quella dal 120 al 240%), per l’omessa richiesta di registrazione degli atti;
- al 45% dell’imposta dovuta (in luogo di quella dal 60 al 120%), se la richiesta è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni; non è più prevista la misura sanzionatoria minima di 200 euro;
- al 70% della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200%), per l’insufficiente dichiarazione di valore;
- al 120% della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato (in luogo di quella dal 120 al 240%), detratto l’importo della sanzione eventualmente irrogata per l’occultamento di corrispettivo;
- all’80% dell’imposta (in luogo di quella dal 100 al 200%), per l’omissione della richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie;
- al 45% delle imposte dovute (in luogo di quella dal 50 al 100%), se, invece, la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con ritardo non superiore a 30 giorni.
In materia di imposta di bolla, la sanzione è:
- dell’80% dell’imposta o della maggiore imposta (in luogo di quella dal 100 al 500%), per l’omesso o insufficiente pagamento dell’imposta;
- dell’80%, per l’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio (in luogo di quella dal 100 al 200%), o del 45%, se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni (in luogo di quella dal 50 al 100%).
Avvisi
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2025 DELLA REGIONE SARDEGNA
Si comunica che a decorrere dal 27 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2025 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2025.
In allegato l’avviso ricevuto dalla RAS con requisiti e modalità d’iscrizione.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2025 DELLA REGIONE SARDEGNA
Si comunica che a decorrere dal 27 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2025 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2025.
In allegato l’avviso ricevuto dalla RAS con requisiti e modalità d’iscrizione.
Piattaforma PagoPA
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Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”