In Primo Piano
Scadenze fiscali
11 Gen 2026 (1)
1) Comunicazione delle ritenute effettuate sui compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso corrisposti a dipendenti della P.A.
14 Gen 2026 (3)
1) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone Rai
2) Assistenza fiscale: comunicazione dei sostituti d'imposta di voler prestare assistenza fiscale
3) Comunicazione al pensionato dell'accoglimento o del mancato accoglimento della richiesta di effettuazione del pagamento rateale del canone TV
15 Gen 2026 (28)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
6) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
7) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
8) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
9) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
10) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
11) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
12) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Enti pubblici: Versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
15) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
16) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Versamento imposta sugli intrattenimenti
19) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
20) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
21) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
22) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
23) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
24) Enti pubblici: liquidazione e versamento Iva mese precedente
25) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
26) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
27) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
28) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
19 Gen 2026 (2)
1) Enti pensionistici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
2) Enti pubblici: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati anagrafici dei soggetti per i quali è stato predisposto il pagamento rateale del canone TV
Rassegna Stampa
Imprese, macchinari già ammortizzati al 62%: spazio ai bonus 2026
Un’elaborazione di Infocamere per Il Sole 24 Ore del lunedì evidenzia che nei bilanci delle imprese c’è spazio per accogliere i nuovi iperammortamenti previsti dalla legge di Bilancio 2026. Macchinari e software sono mediamente ammortizzati per il 62%, mentre le imposte correnti sono pari a 91.350 euro. A imporre una valutazione sulla capacità delle imprese di sfruttare il nuovo meccanismo è il cambio di formula del bonus sugli investimenti 2026-28, da credito d’imposta a maxideduzione. Un’elevata incidenza dell’ammortamento negli ultimi rendiconti fa pensare a beni strumentali con una vita media di 4-5 anni alle spalle. Ciò potrebbe lasciare campo aperto a nuovi investimenti. Il dato delle imposte correnti, invece, misura quanto margine c’è per assorbire la maggiorazione di costo in cui si traduce oggi l’agevolazione. Netta la differenza rispetto al passato: se un credito d’imposta può essere subito usato per pagare tasse e contributi, la maxideduzione sugli investimenti 2026 alleggerirà l’Ires da versare nel 2027.
Corsa al rinnovo Isee Nel 2025 precompilato un modello su quattro
I dati Inps dicono che nel 2025 il 22,3% delle pratiche Isee sono state inviate tramite procedura precompilata online, per lo più in modalità fai da te dal cittadino. Si tratta quasi di una pratica su quattro: il bilancio della campagna Isee 2025 certifica così il successo della modalità semplificata introdotta e potenziata dall’istituto per il rilascio dell’attestazione che definisce l’accesso e l’ammontare delle prestazioni sociali. L’anno precedente i modelli precompilati erano stati il 19,8% e l’anno prima ancora il 14,4%. Un trend destinato a continuare, soprattutto dopo l’approvazione del decreto Pnrr e in seguito all’attuazione delle novità contenute nell’ultima manovra. L’Esecutivo, infatti, lavora ad un decreto per accelerare l’attuazione del piano di investimenti. La bozza prevede che scuole università e Comuni debbano acquisire d’ufficio per via telematica dall’Inps i dati Isee necessari per erogare le prestazioni sociali senza doverli chiedere alle famiglie.
Commercialisti, il 64,5% usa l’Ai ma c’è poca automatizzazione
Il X Rapporto sulle libere professioni in Italia dice che negli studi dei commercialisti sta facendo breccia l’Intelligenza artificiale, anche se usata per attività ‘tradizionali’ come l’elaborazione di testi, la ricerca normativa, la sintesi di documenti, la traduzione in altre lingue. Poco usata, invece, per l’automazione di attività ripetitive o di adempimenti fiscali o contabili. I dati evidenziano che il 64,5% dei commercialisti intervistati dichiara di far uso di sistemi di AI. Tra gli utilizzatori il 65,3% impiega l’AI per la ricerca normativa, il 54,5% per la generazione e la revisione dei testi, il 35,9% per le traduzioni e il 32,8% per la sintesi automatica di documenti. La ricerca evidenzia anche la relazione tra la dimensione degli studi e la propensione all’impiego dell’intelligenza artificiale. Dall’analisi emerge che più lo studio è piccolo, più l’interesse verso l’intelligenza artificiale è basso. Ci sono realtà, però, che guardano avanti. Il Cndcec ha avviato incontri su questa materia, come le guide della serie ‘L’aiuto intelligente al commercialista’.
Dividendi, partecipazioni ‘minime’ alla prova delle holding di famiglia
Da quest’anno i dividendi su partecipazioni ‘minime’ detenute da società saranno integralmente tassati, incidendo sulle scelte di investimento. Sono ‘minime’ le partecipazioni inferiori al 5% e con valore fiscale sotto i 500 mila euro; basta superare uno dei due limiti per applicare il regime ordinario. Non cambiano i regimi per persone fisiche e per partecipazioni qualificate. Il maggior impatto riguarda le holding di famiglia, dove si può arrivare a una tripla tassazione dei dividendi. Il netto finale per il socio persona fisica risulta sensibilmente ridotto rispetto al passato. Per evitare l’aggravio, si può cedere la quota alla persone fisica o far uscire la partecipazione dallo status ‘minimo’. In alternativa è possibile aumentare il valore fiscale, valutando però profili societari e abuso del diritto.
Iva, per la permuta di beni e servizi imponibile il costo non attualizzato
Nella determinazione della base imponibile Iva, la legge di Bilancio sostituisce il valore normale con il valore dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna delle operazioni di cui si compone la permuta, da individuare sulla base dei costi a esse riferibili. Ciò comporta un onere in termini di perdita di gettito a partire dalle operazioni effettuate dal 2026, come afferma la documentazione di accompagnamento in relazione alla manovra 2026. Tale effetto dipende dal fatto che il costo è tendenzialmente inferiore al prezzo di mercato dei beni/servizi con cui, in prima approssimazione, può identificarsi il valore normale al quale occorreva guardare in forza della precedente versione dell’articolo 13, comma 2, lettera d) del decreto Iva. Il criterio del costo comporta difficoltà interpretative sulle quali è doveroso riflettere.
Impresa estinta, contro l’ex socio servono avviso e prove ‘autonomi’
Con la sentenza n. 7984/11/2025 dello scorso 30 dicembre la Cgt di secondo grado della Campania ha sostenuto che la responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata né automatica. Tale responsabilità colpisce i soci che: hanno ricevuto nel corso di due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione denaro o altri beni sociali; hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, entro il limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Questa responsabilità, di natura civilistica determinata dall’ingiustificato arricchimento, deve essere motivata e provata dall’Agenzia delle Entrate in base ad autonomo avviso di accertamento. Illegittima la pretesa impositiva verso l’ex socio fondata sull’iscrizione a ruolo del debito societario.
Incentivi ai manager, verifica complessa per i carried interest tra i redditi finanziari
Nei piani di incentivazione dei manager nelle operazioni di private equity e M&A è diffuso l’uso dei carried interest, strumenti che premiano la creazione di valore con extra-rendimenti. Dal 2017, l’art. 60 del Dl 50/2017 qualifica tali rendimenti come redditi finanziari tassati al 26%, se sono rispettate tre condizioni: investimento minimo, postergazione dei rendimenti e holding period. Il requisito principale è l’investimento minimo dell’1%, calcolato complessivamente su dipendenti e amministratori e verificato in modo ‘mobile’ nel tempo. Sono esclusi i consulenti e rilevano anche i valori tassati come redditi in natura. Nel caso dei fondi, l’1% si rapporta ai commitment. Ammesso il finanziamento dell’investimento purché genuino, a condizioni di mercato e con rimborso non subordinato al successo dell’operazione.
La Minimum tax cambia volto
Entra in una nuova fase il progetto della Global minimum tax. Dopo i negoziati, lo scorso 5 gennaio i 147 Paesi riuniti nell’Inclusive Framework Ocse-G20 hanno raggiunto un accordo politico e tecnico sul pacchetto di misure destinato a ridisegnare l’operatività del Secondo Pilastro della riforma Ocse della fiscalità internazionale delle imprese. L’intesa mette al centro un meccanismo di coesistenza, ‘side-by-side’, tra il sistema Ocse e alcuni regimi fiscali nazionali che già colpiscono il reddito globale delle società e introduce nuove semplificazioni. Il passaggio arriva in un momento delicato di implementazione della tassa. Il Pillar 2 è ormai una realtà normativa in oltre 65 Paesi, ma al tempo stesso stavano per scadere molte delle clausole transitorie su cui imprese e amministrazioni hanno costruito le prime applicazioni. In parallelo, l’avvicinarsi della Undertaxed profits rule – Utpr avrebbe fatto emergere in modo frontale il nodo statunitense, dopo il congelamento delle partecipazioni degli Stati Uniti alla riforma Ocse.
La Pex si aggancia a nuove soglie
La manovra 2026 subordina la Pex sulle plusvalenze al rispetto di soglie dimensionali minime per le partecipazioni acquisite dal 2027. Il regime agevolato spetta solo se la partecipazione detenuta è almeno del 5% o ha valore fiscale ≥ 500 mila euro; in caso contrario la plusvalenza è integralmente imponibile. Le soglie vanno verificate sulla partecipazione complessiva detenuta, non sulla singola quota ceduta. Questa lettura evita distorsioni, penalizzazioni delle cessioni frazionate e incoerenza con la disciplina dei dividendi. Resta il rischio che una cessione parziale faccia scendere la quota sotto soglia, rendendo onerose le successive dismissioni. La disciplina transitoria introduce un criterio Fifo, che però deve coordinarsi con il Lifo previsto per l’holding period di 12 mesi.
Aree, l’omissione è senza effetti
La Suprema corte, con l’ordinanza n. 34027 dello scorso 24 dicembre, ha affermato che un’area è edificabile se è stata attribuita questa qualificazione giuridica dal piano regolatore del Comune, a prescindere dall’adozione di un piano di lottizzazione, e non ha alcuna incidenza negativa sul pagamento dell’imposta municipale la mancata comunicazione ai contribuenti del cambio di destinazione del terreno, nonostante la norma di legge imponga un obbligo di informazione a carico dell’amministrazione pubblica. Per i giudici di legittimità è dovuto comunque il pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi.
Ricorsi con paletti
La Corte di cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 31530 depositata in cancelleria il 3 dicembre 2025, ha stabilito che il c.d. avviso di coobbligazione solidale notificato al cessionario in ragione dell’art. 60-bis del Dpr n. 633/1972, in base a una interpretazione estensiva dell’art. 19 del Dlgs n. 546/92 è un atto impugnabile in via facoltativa. Di contro, non è impugnabile la comunicazione preventiva di iscrizione a ruolo degli importi notificati dagli uffici prima della cartella di pagamento; comunicazione, quest’ultima che, a differenza dell’invito ad adempiere, ha solo valore informativo. Il caso riguardava una Srl in liquidazione, già esercente attività di commercio all’ingrosso di materiale telefonico, nei confronti della quale l’Agenzia delle Entrate di Roma aveva emesso una comunicazione con cui la informava che per l’anno 2006 si procedeva ad iscrizione a ruolo della stessa, quale obbligata in solido per gli importi Iva non versati dalla cedente.
Novità fiscali
Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 38 Dl n. 19/2024 – Piano Transizione 5.0
Con il decreto legge n. 19/2025 è stato istituito il Piano Transizione 5.0 che riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese impegnate nel processo di transizione digitale ed energetica.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, ha fornito indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in 5 quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibili dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” e, quale anno di riferimento, quello dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione.
In fase di elaborazione dei modelli F25 l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati per verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta.
A seguito della suddivisione in 5 quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
Chiarimenti sulla cessione a terzi del credito d’imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate – Art. 44-bi Dl n. 34/2019 – parziale rettifica risoluzione n. 32/E/2025
L’articolo 44-bis del decreto legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 dispone la disciplina agevolativa riguardante la trasformazione in crediti d’imposta delle “attività per imposte anticipate” (Deferred Tax Assets – DTA).
Il documento fornisce chiarimenti in merito all’eventualità in cui il credito d’imposta sia ceduto a terzi. Ricordiamo che gli stessi crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. La cessione dei crediti d’imposta a terzi è disciplinata dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973.
Nei confronti dei soggetti che non appartengono allo stesso gruppo, i predetti crediti possono essere ceduti solo se previamente chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi, secondo le modalità previste dall’articolo 43-bis.
La cessione dei crediti d’imposta ex articolo 43-bis:
- deve risultare ‘da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio’;
- il relativo atto deve essere notificato alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del cedente.
Il cessionario non può cedere ulteriormente il credito acquistato e non può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, in quanto l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione ma anche quella di utilizzo in compensazione e consente esclusivamente la monetizzazione del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso. Su tale aspetto l’Amministrazione finanziaria modifica quanto espresso con la risoluzione n. 32/E/2025. Sono salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di pubblicazione della presente risoluzione.
Novità in tema di tracciabilità delle spese per le trasferte o le missioni e delle spese di rappresentanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente autonomo e d’impresa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, fornisce le istruzioni sulle novità introdotte dal decreto delegato Irpef e dalla legge di Bilancio 2025 in merito alla disciplina delle trasferte e delle missioni dei lavoratori dipendenti.
Il decreto delegato Irpef ha disposto che i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto per le trasferte, nell’ambito del territorio comunale, non concorrono a formare il reddito, se le stesse sono documentate e comprovate.
La manovra 2025 ha inoltre previsto che le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea sono deducibili dal reddito d’impresa e i relativi rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, solo se effettuate con mezzi di pagamento tracciabile. La stessa limitazione della deducibilità è prevista per le spese di rappresentanza.
Il documento di prassi amministrativa illustra, inoltre, le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, introdotte dal decreto legge fiscale convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 30 luglio 2025 che ha circoscritto, in relazione alla determinazione dei redditi di lavoro dipendente o d’impresa, l’obbligo della tracciabilità alle spese sostenute in occasione di trasferte o missioni in Italia.
Il decreto legge fiscale è intervenuto anche sul trattamento delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente, nonché di quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi e delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi.
L’intento è quello di realizzare un coordinamento tra le disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti e la nuova disciplina per la determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione, è riconosciuto una indennità di trasferta o di missione per la prestazione lavorativa effettuate fuori sede. Allo stesso è riconosciuto anche il rimborso delle spese sostenute in occasione di trasferte e missioni.
Il trattamento fiscale di dette somme è diverso a seconda che l’attività sia svolta fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro o sia svolta all’interno dello stesso comune.
Qualora la trasferta avvenga fuori dal territorio comunale la norma prevede tre sistemi, tra loro alternativi, di rimborso delle spese sostenute dal dipendente: forfetario, misto e analitico.
Il sistema forfetario prevede l’erogazione di un’indennità giornaliera al dipendente, determinata in via forfetaria, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Gli importi di tale indennità giornaliera non concorrono alla formazione del reddito fino a 46,48 euro per le trasferte in Italia (elevati a 77,47 euro per le trasferte all’estero). In caso di erogazione dell’indennità di trasferta, i rimborsi analitici delle spese di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e di trasporto non concorrono comunque a formare il reddito quando le spese stesse siano rimborsate sulla base di idonea documentazione, mentre restano assoggettati a tassazione tutti i rimborsi di altre tipologie di spesa.
Nel sistema misto è corrisposto, in aggiunta all’indennità di trasferta, anche il rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio. In tal caso, la franchigia di 46,48 euro è ridotta di un terzo in caso di rimborso delle spese di vitto o alloggio, nonché nei casi di vitto o alloggio fornito gratuitamente, e di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio sia di quelle di vitto, o in caso di vitto e alloggio forniti gratuitamente. Quando sono effettuati sulla base di idonea documentazione i rimborsi analitici delle spese di viaggio e di trasporto non concorrono a formare il reddito.
Non concorrono al reddito di lavoro dipendente le spese rimborsate al lavoratore di vitto e alloggio, viaggio e trasporto. Escluso da imposizione anche il rimborso di altre spese, come lavanderia, telefono e mance, se attestate analiticamente dal dipendente in trasferta, fino a un importo giornaliero di 15,49 euro.
A seguito delle modifiche contenute nel decreto delegato Irpef ‘le indennità o rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito’. Ne consegue che, anche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale, non concorre a formare il reddito il rimborso, sotto forma di indennità chilometrica, riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, purché comprovato e documentato.
Anche i rimborsi delle spese di parcheggio non concorrono alla formazione del reddito purché comprovate da documenti giustificativi che indichino il veicolo e la sosta.
L’Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 in merito ai rimborsi delle spese, sostenute durante le trasferte e le missioni, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, come taxi e servizio di noleggio con conducente (NCC). Questi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente qualora i pagamenti delle predette spese siano eseguiti con mezzi tracciabili.
La condizione di tracciabilità interessa sia le trasferte o missioni all’interno del comune, sia quelle effettuate fuori dal territorio comunale in cui si trova la sede di lavoro.
Dallo scorso 1°gennaio, pertanto, i rimborsi di tali spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con metodi di pagamento tracciabile. Restano esonerate dalla tracciabilità le spese ulteriori, diverse da quelle previste dalla nuova disposizione, fino all’importo massimo di 15,49 euro. Anche le spese per trasferte all’estero non concorrono alla formazione del reddito purché documentate con mezzi tracciabili.
Con l’entrata in vigore dell’art. 54, comma 2-bis del Tuir, a partire dal 1°gennaio 2025, se le spese sostenute dal lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, non siano state pagate con strumenti di pagamento tracciabili, i rimborsi ad esse relativi concorrono a formare il reddito del medesimo. Tale disposizione si applica alle spese sostenute a partire dal 1°gennaio 2025.
Il decreto fiscale ha disposto che sono deducibili le spese sostenute nel territorio dello Stato, nell’esercizio dell’arte o professione, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, comprese quelle sostenute direttamente quale committenti di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l’esecuzione di incarichi, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con altro sistema di pagamento tracciabile.
Le spese di rappresentanza sostenute nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta sono deducibili, a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o con altri mezzi di pagamento tracciabile.
L’articolo 95 del Tuir dedicato alla deducibilità dal reddito d’impresa delle spese per le trasferte sostenute dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori è stato modificato dalla riforma con l’introduzione del comma 3-bis che subordina all’utilizzo di metodi di pagamento tracciabile la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC. L’obbligo si applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ma non si applica ai rimborsi erogati per spese sostenute nel periodo d’imposta precedente.
Da ultimo il decreto fiscale è intervenuto anche in materia limitando la condizione alle spese sostenute nel territorio dello Stato e eliminando il riferimento alle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, per le quali la nuova disciplina è articolata nel nuovo comma 5-ter dell’articolo 109 del Tuir.
Ne consegue che l’articolo 109 in parola si applica alle spese sostenute, ad esempio, dagli amministratori di società, non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati, mentre si applicherà l’articolo 95, comma 3-bis, del Tuir qualora l’amministratore di società sia titolare di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa presso la società per cui opera.
Se le spese sono sostenute per le prestazioni di servizi commissionate, ad esempio, ai lavoratori autonomi occasionali, trova applicazione l’articolo 109, comma 5-bis.
La circolare, infine, si sofferma sull’articolo 108, comma 2, del Tuir, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza il quale dispone che il regime di tracciabilità si estende anche alle spese di rappresentanza. L’obbligo di sostenere la spesa mediante mezzi di pagamento tracciabile non si applica alle spese di pubblicità e di sponsorizzazione, in quanto tali spese non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza.
Dal documento di prassi amministrativa emerge che non essendo stata prevista una limitazione del requisito della tracciabilità alle sole spese sostenute in Italia, ai fini della deducibilità dal reddito d’impresa, anche le spese di rappresentanza sostenute all’estero devono essere saldate con mezzi di pagamento tracciabile.
Le modifiche in tema di spese di rappresentanza si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
La legge di Bilancio 2025 estende l’applicazione delle novità normative in tema di tracciabilità delle spese di rappresentanza alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Avvisi
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”