In Primo Piano
Scadenze fiscali
14 Nov 2024 (4)
1) Versamento imposta sostitutiva
2) Versamento imposta sostitutiva
3) Versamento imposta sostitutiva
4) Titolari di pensione di importo non superiore a euro 18.000: Richiesta di pagamento del Canone RAI mediante ritenuta sulle rate di pensione
17 Nov 2024 (125)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
5) Versamento 6 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
6) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
8) Versamento 5 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
15) Soggetti IRES: versamento 6 rata della c.d. Tassa Etica
16) Soggetti IRES: versamento 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Versamento 6 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
18) Versamento 6 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
19) Versamento 5 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
20) Versamento 5 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
21) Soggetti IRPEF: versamento della 6 rata della c.d. Tassa Etica
22) Soggetti IRPEF: versamento della 5 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
23) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
24) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
25) Versamento imposta sugli intrattenimenti
26) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
27) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
28) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
29) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
30) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
31) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
32) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
33) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
34) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
35) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
36) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
37) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
38) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
39) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
40) Versamento 6 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
41) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
42) Versamento 6 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
43) Versamento 6 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
44) Versamento 5 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
45) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
46) Versamento 5 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
47) Versamento 5 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
49) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024
50) Versamento 6 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
51) Versamento 5 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
71) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
72) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
76) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
77) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
78) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
79) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
80) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 3 trimestre
82) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
83) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 3 trimestre
84) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva, riferita al 3 trimestre, relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
85) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
86) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
88) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2022
89) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
91) Versamento 6 rata del saldo IVA 2023
92) Versamento 5 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
93) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 6 rata del saldo IVA 2023
94) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 5 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
95) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
96) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
97) Società di comodo": versamento 6 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
98) Società di comodo": versamento 5 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
99) Soggetti Ires: versamento 6 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires
100) Soggetti Ires: versamento 5 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
102) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023
103) Versamento 6 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023
104) Versamento 5 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
105) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 6 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024
106) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 5 rata dell'Irap a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
108) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
109) Versamento 5 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
110) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
111) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
112) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
113) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
114) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
115) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024
116) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
117) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
118) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali
119) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF
120) Regime forfetario agevolato: versamento 5 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
121) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 5 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
122) Versamento 6 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
123) Versamento 5rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Regime forfetario agevolato: versamento 6 rata imposta sostitutiva
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento 6 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
Rassegna Stampa
Taglio ai bonus per i redditi alti, colpiti single e lavori in casa
Secondo le stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio il taglio ai bonus farà perdere circa 900 milioni di euro all’anno ai contribuenti con redditi più alti. La perdita non sarà uguale per tutti coloro che dichiarano più di 75 mila euro. A rimetterci saranno soprattutto i contribuenti che ricadono in una (o più) di queste tre situazioni: non hanno figli fiscalmente a carico, in single in particolare; dichiarano più di 100 mila euro; eseguiranno lavori di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica dal 2025. La manovra per il 2025 prevede infatti un tetto alle spese che i contribuenti potranno portare in detrazione. Il plafond sarà modulato su due fasce di reddito dichiarato: da 75 mila a 100 mila euro il limite ‘teorico’ di oneri detraibili sarà di 14 mila euro; oltre i 100 mila euro sarà di 8 mila euro. Per conoscere il limite ‘effettivo’ si dovrà moltiplicare questi due importi per un coefficiente legato al numero di figli a carico: 0,5 se non ci sono figli; 0,7 se c’è un figlio; 0,85 se ce ne sono due; 1 se ce ne sono tre o più.
Più tempo per aderire al patto fiscale. Incognita per le società di persone
Sempre più intrecci tra concordato preventivo e sanatoria per gli anni pregressi nonché tra le varie cause di esclusione, cessazione e decadenza dal concordato. E sono probabilmente anche tutti questi eccessivi grovigli a non aver favorito, almeno finora, l’adesione agli istituti. Il nuovo Dl 167/2024 stabilisce che l’opzione per il concordato preventivo biennale per i soggetti Isa potrà essere esperita, entro il 12 dicembre, da chi: ha presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre; entro tale data non ha aderito al concordato; presenta una dichiarazione integrativa che però non deve riportare un minore imponibile, un minor debito d’imposta oppure un maggior credito rispetto alla dichiarazione inviata entro il 30 ottobre 2024. Se si realizzano tutte queste condizioni, il contribuente potrà accedere anche alla sanatoria per gli anni pregressi dal 2018 al 2022. Le modifiche in arrivo andrebbero applicate solo alle nuove adesioni. Una stabilisce l’uscita dal concordato per le Snc che aumentano la compagine sociale.
Tax credit formazione 4.0 controlli su attività e requisiti
L’Amministrazione finanziaria ha avviato controlli sul credito d’imposta Formazione 4.0, verificando requisiti soggettivi, spese ammissibili e l’effettivo svolgimento delle attività formative. Nonostante documentazioni apparentemente regolari, sono emerse situazioni parziali o totali di omissione delle attività richieste. Le imprese beneficiarie dovevano essere residenti in Italia ed esenti da procedure concorsuali o sanzioni interdittive, rispettando la normativa sulla sicurezza sul lavoro. Le spese ammissibili includevano: costi di formatori, materiali, consulenze e strumenti legati al progetto formativo. Dovevano essere certificate da revisori legali. Obbligatoria una relazione dettagliata e registri nominativi firmati dal personale discente e docente. Le attività formative devono riguardare vendite e marketing, informatica, tecnologie di produzione, erogate internamente o da formatori esterni accreditati.
Gamer, influencer e operatori digitali: la residenza manda in tilt il prelievo
Gamer, influence e operatori digitali sembrerebbero avere la capacità di mandare in cortocircuito l’articolo 17 del Modello di Convenzione Ocse. Norma quest’ultima nata dall’esigenza di permettere anche allo Stato della fonte di tassare i redditi di sportivi ed artisti, ma non pensata per tutte quelle attività della ‘digital era’ che, per definizione, vengono svolte tendenzialmente online. Da qui la domanda di molti esperti: ha ancora senso, nel nuovo contesto internazionale, l’articolo 17 appena citato ? La ratio della norma è quella di tassare anche nello Stato della fonte soggetti con alta mobilità internazionale che spesso favoriva fenomeni di doppia non imposizione. L’articolo 17 richiede che la performance artistica o sportiva si svolga fisicamente nel territorio dello Stato della fonte creando problemi con le figure emergenti nel mercato della digital era, come i gamer, gli influencer e i sextertainers. Per i gamer offline la tassazione resta chiara, ma non per quelli online. Gli influencer sollevano ulteriori dubbi interpretativi. La qualificazione fiscale dipende dal tipo di contenuti e dal bilanciamento tra intrattenimento e scopo commerciale, alimentando opinioni discordanti.
Registro fisso sulla sentenza che detta il rimborso di un’imposta abrogata
La Cgt del Piemonte, con la sentenza n. 538/1/2024 dello scorso 17 ottobre, ha stabilito che è soggetta ad imposta di registro fissa e non proporzionale la sentenza di condanna alla restituzione di un pagamento di somme eseguito, ma non più dovuto in forza della sua abrogazione retroattiva. Il caso riguardava la direzione provinciale di Asti che liquidava in capo ad una società fornitrice di energia elettrica l’imposta di registro al 3% sulla sentenza con cui il Tribunale di Asti la condannava a restituire ad una propria società cliente l’addizionale provinciale all’accisa sulla energia elettrica, ormai abrogata dal 2012 con effetto retroattivo per contrasto con il diritto unionale. I giudici di secondo grado del Piemonte hanno precisato che gli atti giudiziari che comportano una disapplicazione di una norma abrogata e una conseguente condanna a contenuto restitutorio al fine di ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum vanno assoggettati ai fini dell’imposta di registro a tassazione fissa.
Rivalsa degli agenti, deduzione ancora in cerca di una scansione definitiva
Neanche il decreto delegato di riforma della disciplina Irpef/Ires chiarisce la questione della scansione temporale relativa alla deducibilità della ‘rivalsa agenti’, ovvero la somma corrisposta all’assicurazione dall’agente subentrante per poter gestire il portafoglio che era di pertinenza dell’agente uscente. Per la società mandante le indennità corrisposte agli agenti cessati sono considerate patrimoniali se soggette a rivalsa e reddituali altrimenti, secondo quanto disposto dalla circolare n. 35/E/2011. Per l’agente subentrante, invece, prevalgono interpretazioni diverse, visto che dottrina, giurisprudenza e amministrazione non hanno trovato un punto d’incontro. La Cassazione assimila l’indennità in parola all’avviamento, deducibile in 18 anni ma la prassi delle Entrate lo considera un ‘diritto di sfruttamento’ della clientela, deducibile in base alla durata contrattuale. Anche i giudici di merito confermano la rilevanza della durata contrattuale per la deducibilità. Secondo il principio contabile Oic 24 la configurazione come avviamento è esclusa in quanto non avviene il trasferimento di azienda.
Zes unica, certificazione guidata
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, con la Fondazione Nazionale Commercialisti, ha introdotto uno standard unico per certificare gli investimenti delle imprese nelle ZES Unica Mezzogiorno, requisito per ottenere il credito d’imposta. Il documento, diffuso l’11 novembre 2024, prevede quattro fasi principali: incarico, relazione di certificazione, check-list dei controlli ed esempio di lettera di attestazione. Il revisore verifica la corrispondenza delle spese ammissibili con la documentazione contabile (contratti, fatture, registri), attestando l’effettivo sostenimento delle spese e la propria indipendenza secondo lo IESBA Code. Gli amministratori restano responsabili della correttezza del prospetto e del sistema di controllo interno finalizzato a prevenire e individuare frodi od errori. La check-list include controlli su investimenti in macchinari, immobili strumentali e lavori in economia, verificando documenti fiscali, contratti, pagamenti e costi del personale. La certificazione finale è riservata e valida solo per il riconoscimento del bonus.
Delega di firma non di funzioni
La delega per la firma di un avviso è valida anche senza il nome del delegato e senza indicazione della durata. Inoltre, sono ammessi anche gli ordini di servizio. Infatti, ha natura di delega di firma e non di funzioni l’incarico alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento trasferito a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 Dpr n. 600/1973. Si tratta di un semplice decentramento burocratico senza rilevanza esterna, che circoscrive l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. L’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, poi, consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. A stabilirlo la Cassazione tributaria nell’ordinanza n. 27522, depositata in cancelleria il 23 ottobre 2024.
L’usufrutto su nuova abitazione non salva i benefici prima casa
Nella risposta a interpello n. 192 del 4 ottobre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’acquisto dell’usufrutto su una nuova abitazione non salva dalla perdita delle agevolazioni fiscali sulla prima casa rivenduta prima che siano passati 5 anni: per evitare la decadenza per l’ipotesi di vendita infraquinquennale, occorre acquistare, entro un anno, la piena proprietà di un alloggio da destinare a ‘prima casa’. Il parere negativo delle Entrate vale non solo per l’imposizione ridotta, ma anche per il credito d’imposta c.d. ‘bonus riacquisto’. Per l’accesso alle agevolazioni legate all’abitazione principale occorrono i requisiti previsti, sia agli effetti dell’imposta di registro che dell’Iva, nella nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986. Le agevolazioni legate alla prima casa spettano solo per le abitazioni non di lusso e richiedono il rispetto di specifici requisiti, come la residenza nel comune dell’immobile o l’impegno a trasferirvisi entro 18 mesi. Inoltre non è consentito possedere altre abitazioni agevolate nel territorio. La rivendita infraquinquennale senza idoneo riacquisto comporta la decadenza dalle agevolazioni, l’applicazione delle imposte ordinarie e delle sanzioni e la perdita del credito d’imposta per il bonus riacquisto.
Appello con modalità elastiche
Con l’ordinanza n. 27745 dello scorso 25 ottobre la Cassazione tributaria ha chiarito che il Fisco può appellare la sentenza riproponendo le stesse argomentazioni sostenute nel giudizio di primo grado. I motivi di contestazione possono anche essere ricavati dall’atto nel suo complesso e dalle sue conclusioni. L’appello ha carattere devolutivo pieno, mirato al riesame della causa nel merito. Basta che l’appellante mostri la volontà di contestare la decisione di primo grado, senza che i motivi siano formulati in modo rigoroso, purché comprensibili nell’insieme. L’art. 53 Dlgs n. 546/1992 richiede specificità nei motivi d’impugnazione ma la norma è interpretata con flessibilità. In appello sono escluse nuove domande o eccezioni, ma è consentito ampliare le difese già presentate. Lo stesso articolo 53 vieta di introdurre nuove prove in appello, a meno che siano indispensabili o non presentate prima per causa non imputabile alla parte. La recente riforma del processo tributario ha confermato tale limitazione.
È tempo di segnare in agenda l’inventario dei beni aziendali
La pianificazione dell’inventario costituisce una fase imprescindibile del processo di predisposizione del bilancio di esercizio. Infatti, la conta dei beni fisici giacenti in magazzino è indispensabile per effettuare i dovuti controlli rispetto alle risultanze contabili, anche nel caso di adozione della contabilità di magazzino. La conta della quantità rappresenta un momento di assoluta importanza e sarà bene pianificare tale attività in momenti di chiusura, preferibilmente a cavallo della fine dell’esercizio. Individuate le quantità, si provvederà poi ad attribuire alle stesse i corretti valori, secondo le indicazioni del Codice civile e dei principi contabili adottati. Oltre alla fase della conta fisica si dovranno anche programmare le corrette rilevazioni in merito ai lavori in corso di esecuzione. Al riguardo il riferimento è al documento Oic 23.
Novità fiscali
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus Natale
Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 riconosce, per l’anno d’imposta 2024, un’indennità una tantum di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti. Il bonus è riconosciuto dai datori di lavoro ai lavoratori che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti necessari.
Questa nuova indennità viene corrisposta unitamente alla tredicesima mensilità.
I sostituti d’imposta recupereranno le somme erogate sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.54/E del 13 novembre 2024, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP).
Per il modello F24 il codice tributo è denominato ‘1703- Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.
Per il modello F24 ‘Enti pubblici’ (F24 EP) il codice tributo è denominato ‘174E Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti- art. 2-bis Dl 9 agosto 2024 n. 113’.
Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Ecotassa
La legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha previsto l’applicazione dal 1°marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di un’imposta sull’acquisto e l’immatricolazione dei veicoli, parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli stessi (c.d. Ecotassa). Per consentire il versamento tramite il modello di versamento ‘F24 Versamenti con elementi identificativi’ (F24 ELIDE) dell’imposta dovuta a seguito delle attività di controllo, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E dell’11 novembre 2024 ha istituito i seguenti codici tributo:
‘A600’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento’;
‘A601’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento-sanzioni’;
‘A602’ denominato ‘ECOTASSA – art. 1, commi 1042 e 1042-bis legge n. 145/2018 – Atto di accertamento-interessi’.
Istruzioni operative agli uffici in materia di autotutela tributaria
Per garantire l’uniformità di azione, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 7 novembre 2024, intende fornire istruzioni operative agli Uffici in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuenti, introdotti dal decreto legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023.
In particolare, il decreto legislativo in parola ha:
introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria e facoltativa;
abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria.
Per tenere conto delle novità introdotte e coordinarle con le regole del contenzioso tributario, il decreto legislativo n. 220/2023 ha inserito nell’elenco degli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies, stabilendo che il ricorso avverso il rifiuto tacito può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di autotutela.
All’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela ha fatto seguito, ad opera del decreto legislativo n. 87 del 14 giugno 2024, l’inserimento nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 dell’articolo 17-bis, rubricato ‘Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale’.
Gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente disciplinano l’istituto dell’autotutela tributaria, distinguendola in due categorie
autotutela obbligatoria
autotutela facoltativa.
L’autotutela obbligatoria ex art. 10-quater
L’articolo 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente fornisce una elencazione dei casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, al ricorrere dei quali il fisco procede all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione. Tra i casi di manifesta illegittimità troviamo l’errore di persona, di calcolo, sull’individuazione del tributo, l’errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, l’errore sul presupposto d’imposta, la mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti e, da ultimo, la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
Il documento di prassi amministrativa precisa che l’Amministrazione finanziaria ha l’obbligo di esercitare il potere di autotutela di atti di imposizione quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa e sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.
L’obbligatorietà dell’autotutela deve escludersi in tutti i casi in cui la questione appaia dubbia, anche per l’esistenza di contrasti giurisprudenziali.
In caso di autotutela ad istanza di parte, il contribuente è tenuto ad indicare puntualmente il tipo di vizio da cui è affetto l’atto e le ragioni in virtù delle quali il predetto vizio sia riconducibile ad una delle fattispecie tassative di cui all’art. 10-quater.
Alla luce della ratio sottesa alla distinzione tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa, la circolare ritiene che i vizi elencati dall’art. 10-quater, configurano ipotesi di autotutela obbligatoria laddove il loro apprezzamento non presupponga la soluzione di questioni interpretative incerte.
L’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria entro il termine di 90 giorni dalla sua ricezione.
L’autotutela facoltativa ex art. 10-quinquies
L’articolo 10-quinquies dispone, invece, che in presenza di vizi dell’atto o dell’imposizione non riconducibili ad alcuna delle fattispecie elencate dall’articolo 10-quater, l’Amministrazione finanziaria può comunque annullare l’atto. L’autotutela facoltativa non può più essere esercitata in presenza di un giudicato sostanzialmente favorevole all’Amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata.
LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AUTOTUTELA
Le modalità di presentazione della richiesta di autotutela
La richiesta di autotutela va indirizzata all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento. Nell’ipotesi in cui il contribuente presenti, per errore, la richiesta a una struttura non competente, la struttura ricevente dovrà tempestivamente trasmetterla all’Ufficio competente, informandone contestualmente il contribuente.
Qualora l’atto oggetto della richiesta di autotutela appaia illegittimo o infondato, l’Ufficio ha il potere di disporre la sospensione amministrativa degli effetti dell’atto. Ciò, per evitare la produzione di effetti lesivi nei confronti del contribuente.
In ipotesi di autotutela obbligatoria, l’istanza – anche se presentata ad un Ufficio incompetente – deve, comunque, considerarsi idonea ad impedire la decadenza prevista dall’articolo 10-quater, comma 2, del termine annuale. Tuttavia, il dies a quo del termine di 90 giorni, decorso il quale, in ipotesi di autotutela obbligatoria, il contribuente può impugnare l’eventuale rifiuto tacito, deve essere individuato nel giorno in cui l’istanza è pervenuta all’Ufficio competente, il quale ne darà tempestiva comunicazione al contribuente.
La circolare ricorda che la presentazione delle richieste in autotutela non sospende né interrompe la decorrenza di alcun termine previsto dal legislatore, come quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale.
L’istanza deve rappresentare in modo esaustivo tutti gli elementi su sui si fonda la richiesta di autotutela e va corredata di tutta la documentazione in possesso del richiedente idonea a dimostrare la sussistenza di vizi che giustificano la revisione dell’atto
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite l’uso dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
La terza parte del documento di prassi amministrativa è dedicata allo svolgimento dell’istruttoria e all’adozione del provvedimento. La circolare si sofferma, in particolare, sulle modalità di svolgimento della fase istruttoria, sulla sospensione amministrativa dell’esecuzione dell’atto e sulla fase decisoria del procedimento di autotutela. Si rimanda al testo per una disamina più completa.
La definibilità delle sanzioni a seguito di provvedimento di autotutela parziale
L’articolo 17-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 ha ripristinato la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni a seguito della notifica di un provvedimento di autotutela parziale.
Come si evince dal richiamato articolo 17-bis, il beneficio della definizione agevolata delle sanzioni può essere fruito solo in relazione a provvedimenti di autotutela parziale che abbiano ad oggetto atti di imposizione per i quali il contribuente abbia proposto ricorso o risulti ancora pendente il termine di impugnazione. In quest’ultimo caso, la definizione agevolata delle sanzioni deve avvenire entro il termine per la proposizione del ricorso.
Per beneficiare della riduzione delle sanzioni, la definizione agevolata deve perfezionarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’atto oggetto di autotutela parziale. Ne consegue che non è possibile accedere alla definizione agevolata delle sanzioni nelle ipotesi in cui l’atto d’imposizione sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Inoltre, per poter beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni, l’articolo 17-bis richiede che il contribuente rinunci al ricorso. A tali fini assumono rilevanza non solo la rinuncia espressa al ricorso, ma anche comportamenti concludenti quali l’omessa notifica del medesimo e la mancata costituzione in giudizio, sempre che, ai fini della definizione, sia intervenuto il puntuale e tempestivo versamento degli importi dovuti in unica soluzione o della prima rata, in caso di rateazione.
La definizione agevolata delle sanzioni può avvenire esclusivamente ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo adesione e dell’articolo 16 del decreto legislativo sanzioni.
Non è possibile, invece, avvalersi della definizione di cui l’articolo 17 del medesimo decreto legislativo sanzioni, in quanto l’applicazione di tale disposizione fa salva la possibilità per il contribuente di impugnare la pretesa impositiva, laddove, invece l’articolo 17-bis condiziona la definizione agevolata delle sanzioni alla rinuncia al contenzioso.
Ai sensi del nuovo articolo 17-bis del decreto legislativo sanzioni, il contribuente può avvalersi della definizione agevolata soltanto nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale venga adottato dall’Ufficio prima della proposizione del ricorso.
Al riguardo si precisa che nelle ipotesi in cui il provvedimento di autotutela parziale intervenga dopo l’impugnazione dell’atto originario, la definizione agevolata delle sanzioni di cui ai richiamati articoli 15 del decreto legislativo adesione e 16 del decreto legislativo adesione deve avvenire entro il termine per l’eventuale impugnazione del predetto provvedimento di autotutela ovvero entro 60 giorni dalla sua notifica.
Infine, nel caso in cui il provvedimento di autotutela parziale sia notificato oltre la scadenza dei termini di impugnazione dell’atto d’imposizione e quest’ultimo si sia reso definitivo per mancata impugnazione, il contribuente non potrà usufruire di alcuna delle misure premiali previste.
Il versamento delle sanzioni in misura agevolata deve avvenire ‘alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell’atto’.
LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Il legislatore della riforma fiscale ha previsto una norma speciale, derogatoria rispetto a quella generale, con la quale ha stabilito che ‘in caso di avvenuto esercizio dell’autotutela’, la responsabilità amministrativo-contabile è limitata alle sole ipotesi di dolo, escludendo quindi quelle di colpa grave.
Affinché sia configurabile una responsabilità del funzionario, che abbia disposto l’annullamento dell’atto o la rinuncia all’imposizione in assenza dei presupposti previsti dagli articoli 10-quater e 10-quinquies, il fatto dannoso deve essere sorretto dall’intenzione di procurare un danno all’erario; se, invece, l’erroneità delle valutazioni di fatto, compiute ai fini dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria o facoltativa, deriva da una grave violazione degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia (ossia da ‘colpa grave’), la responsabilità è del tutto esclusa.
Avvisi
ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2025
In allegato la convocazione dell’Assemblea per l’Approvazione del Bilancio Previsionale 2025
Esami di Stato – Abilitazione Professione Commercialista ed Esperto Contabile anno 2024
INFORMATIVA VISIONABILE AL SEGUENTE LINK: https://commercialisti.it/informative/60-esami-di-stato-2024/
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
AVVISO AI TIROCINANTI
IN ALLEGATO CIRCOLARE REGOLE SULLA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO.
ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2025
In allegato la convocazione dell’Assemblea per l’Approvazione del Bilancio Previsionale 2025
Esami di Stato – Abilitazione Professione Commercialista ed Esperto Contabile anno 2024
INFORMATIVA VISIONABILE AL SEGUENTE LINK: https://commercialisti.it/informative/60-esami-di-stato-2024/
Piattaforma PagoPA
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Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
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AVVISO AI TIROCINANTI
IN ALLEGATO CIRCOLARE REGOLE SULLA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO.