In Primo Piano
Scadenze fiscali
31 Ago 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
15 Set 2025 (134)
1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
2) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
3) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
4) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024
5) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
6) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
7) IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
8) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
9) Soggetti IRES: versamento 4 rata della c.d. Tassa Etica
10) Soggetti IRES: versamento 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
14) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
15) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
16) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
17) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
18) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
19) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
20) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
21) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento
22) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
23) Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica
24) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica
25) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
26) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati
28) Versamento imposta sugli intrattenimenti
29) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
30) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
31) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
34) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
35) Versamento 4 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
36) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
37) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
38) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
39) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
40) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
41) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
42) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
44) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
45) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
46) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
47) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
48) Versamento da parte dei creditori pignoratizi
49) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
50) IVIE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
51) IVAFE: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
52) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
53) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
54) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
55) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025
56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
64) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
68) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
69) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
70) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
71) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
72) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
73) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
74) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
75) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
76) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
77) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
78) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
79) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedentevvvv
80) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
82) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
83) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
84) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale
85) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
86) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
87) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
88) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
89) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
90) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
91) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2024
92) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
93) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
94) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
95) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
96) IVA: versamento del saldo 2024
97) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
98) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 4 rata del saldo IVA 2024
99) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IVA: versamento 3 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
100) Versamento 3 rata del saldo IVA 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
101) IVA: versamento del saldo 2024
102) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale" (ISA): versamento 2 rata
103) IVA: versamento del saldo 2024
104) Società "di comodo": versamento 4 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
105) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
106) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
107) Società "di comodo": versamento 3 rata della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
108) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
109) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
110) Soggetti Ires: versamento saldo 2024 e primo acconto 2025 dell'Ires
111) Società "di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires
112) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 4 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025
113) Soggetti Ires tenuti a presentare la dichiarazione IRAP: versamento 3 rata dell'Irap a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
114) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
115) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2025 e saldo 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
116) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
117) IRAP: versamento primo acconto 2025 e saldo 2024
118) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
119) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva
120) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
121) Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti
122) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
123) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025 sui compensi per lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
124) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
125) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 4 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
126) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento 3 rata del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
127) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
128) Versamento 3 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
129) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
130) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
131) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
132) Versamento 2 rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025
133) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva
134) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali
29 Set 2025 (27)
1) Superbollo: versamento
2) Bollo auto Friuli Venezia Giulia e Sardegna: versamento
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
4) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
5) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
6) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente
7) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
8) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
9) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
10) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
11) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
12) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
13) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
14) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
15) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
16) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
17) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
18) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
19) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
20) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
21) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - enti del volontariato: Remissione in bonis
22) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro
23) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartanenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità
24) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis
25) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis
26) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2025 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis
27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
Rassegna Stampa
Manovra, l’opposizione apre a un percorso condiviso: ‘Ma Giorgetti venga in Aula’
L’opposizione pare disposta a condividere con l’Esecutivo e la maggioranza l’architettura del nuovo Documento di Finanza pubblica, atteso per il 2 ottobre, che sostituisce la vecchia Nadef. In cambio chiede al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, di andare in Parlamento e illustrare gli obiettivi della manovra. Per definire il quadro dei conti in base al quale elaborare la prossima legge di Bilancio si attendono i dati Istat sui conti del 2024, che arriveranno solo il 22 settembre. L’intesa bipartisan sui contenuti del Documento sollecitato dal Governo garantirebbe un percorso più agevole alla manovra. Lo scorso anno l’accordo ci fu ma venne meno ad aprile. L’opposizione lamentava, soprattutto, la mancanza dei dati programmatici, ma anche dei dettagli sulle componenti della spesa primaria netta. Tutti elementi che il Governo sarebbe pronto a fornire con l’aggiornamento del Dfp di inizio ottobre. Il Pd, però, vuole che si discuta in Aula sugli obiettivi programmatici del bilancio prima della presentazione del Documento.
Nuova rottamazione ma non per tutti
La Lega insiste per una nuova rottamazione delle cartelle ma si dovrà fare i conti con la forte resistenza delle opposizioni. La prima difficoltà è legata ai costi che sono destinati a lievitare se si vuole concedere 10 anni di tempo per saldare il debito con il Fisco. Le prime stime parlano di 5,2 miliardi di euro. Troppi per consentire una definizione su ampia scala e senza filtri all’ingresso. Da qui l’idea di prevedere dei filtri come l’ipotesi di soglie di debito con la riscossione o ancorate a una determinata condizione del contribuente. Il Governo sembra però intenzionato a chiudere il meccanismo delle porte girevoli della rottamazione che ha consentito di ripescare debitori seriali e recidivi. Anche per questo il conto delle quattro precedenti edizioni della definizione agevolata ha fatto segnare un ammanco, rispetto agli importi che avrebbero dovuto essere saldati, di quasi 48 miliardi. Il tutto senza scalfire il magazzino della riscossione.
Ricariche domestiche e optional auto senza agevolazione fiscale
Linea dura dell’Agenzia delle Entrate sui fringe benefit. La risposta a interpello 237/2025 sulle ricariche elettriche e la 233/2025 sugli optional, entrambe relative alle auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, forniscono un’interpretazione di chiusura da parte dell’Agenzia circa il fatto che gli importi corrisposti dal dipendente possano abbattere la base imponibile del fringe benefit. Dallo scorso 1°luglio, per il calcolo del fringe benefit a carico del dipendente, si considera il 50% della tabella Aci, percentuale ridotta al 10% per le auto elettriche e al 20% per le ibride plug-in. La risposta 237 conferma che le card per le ricariche pubbliche rientrano nel forfait Aci, comprendendo quindi l’energia elettrica al pari di carburanti tradizionali, senza ulteriori tassazioni. Tuttavia, permane disparità rispetto alle ricariche domestiche, che restano reddito imponibile. Le Entrate ribadiscono inoltre che l’addebito al dipendente per uso privato non riduce il fringe benefit tassabile. Stesso principio nella risposta 233: i contributi del dipendente per optional aggiuntivi non possono abbattere il fringe benefit, in quanto esclusi dal calcolo forfettario Aci e restano quindi a carico del lavoratore. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Card per ricarica di auto aziendali non è tassabile’ – pag. 22)
Acquisto di carburante, senza Iva la ricarica per le carte prepagate
Imposte indirette. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 235/2025, evidenzia che non sono rilevanti ai fini Iva le ricariche delle carte carburante. Il momento di imponibilità e l’obbligo di emissione della fattura sorgono all’atto dell’utilizzo della card, ovvero dell’acquisto del carburante. In questo modo l’Agenzia supera quanto espresso nella circolare 8/E/2018 in merito al trattamento Iva delle fuel cards. Per le fatture già emesse per documentare le ricariche delle carte, e per le quali sono scaduti i termini di emissione della nota di credito, è possibile chiedere il rimborso dell’Iva. Le Entrate ritengono che la carta non può qualificarsi come voucher monouso ma multiuso. Trattandosi di voucher multiuso, l’operazione rileva ai fini Iva all’atto dell’acquisto del carburante.
Note di variazione Iva entro la decadenza dell’accertamento
L’art. 26 Dpr n. 633/1972 riconosce al fornitore o prestatore il diritto di ridurre l’importo fatturato e, quindi, l’Iva a debito, quando l’operazione viene meno, anche parzialmente, per cause come annullamento, risoluzione, sconti o mancato pagamento dovuto a procedure concorsuali. La riduzione può avvenire tramite nota di variazione annotata nei registri o, in alternativa, tramite incremento dell’Iva a credito, portando in detrazione l’imposta non più dovuta. La norma 231 dell’Aidc Milano chiarisce che non si applica il termine della dichiarazione annuale Iva previsto per la detrazione ordinaria, poiché il presupposto della variazione non coincide con l’esigibilità dell’imposta. La Corte di giustizia ribadisce i principi di neutralità ed effettività, a tutela del diritto al recupero. In assenza di termini specifici, la facoltà di variazione è comunque limitata al termine di accertamento previsto dall’art. 57 del Dpr n. 633/1972, prorogabile in caso di dichiarazione integrativa. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Iva, note di diminuzione in tempi più lunghi’ – pag. 22)
Concordato, niente blocco se cambia l’Isa per l’Ateco
Dalla risposta a interpello 236/2025 dell’Agenzia delle Entrate emerge che l’eventuale variazione Isa dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025-2026. La risposta riguarda la nuova classificazione Ateco 2025, utilizzata dallo scorso 1°aprile e, quindi, anche per le dichiarazioni dei redditi in corso di predisposizione. La nuova classificazione può comportare: un cambio di codice di attività senza mutamento dell’Isa di riferimento; un cambio di codice attività a cui corrisponde anche un diverso Isa. Il caso affrontato nell’interpello riguarda un contribuente che non ha aderito al Cpb 2025-2025, ma intende farlo per il prossimo biennio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il Cpb resiste al cambio di Ateco’ – pag. 22)
Enti pubblici con ricavi in bilancio per competenza
Il principio contabile Itas 9 disciplina la rilevazione dei ricavi per le pubbliche amministrazioni distinguendo tra prestazioni di servizi e cessione di beni. Per i servizi, i ricavi sono registrati in base allo stato di completamento, purché siano soddisfatte condizioni di certezza sul corrispettivo, valutabilità dei ricavi, affidabilità della stima dello stato di avanzamento e dei costi. Per la cessione di beni, invece, il ricavo si rileva quando avviene il trasferimento di rischi e benefici, la perdita del controllo sui beni e la certezza dei benefici economici, richiedendo un’attenta lettura dei contratti. L’Itas 9 regola anche i ricavi derivanti dall’uso di beni patrimoniali, se probabili e correttamente valutati. Il documento fornisce inoltre numerosi esempi pratici, utili a guidare le amministrazioni in casistiche complesse.
Atti impositivi non modificabili se il giudice riqualifica i fatti
Nell’ordinanza n. 24881 depositata il 9 settembre 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che le ragioni poste a fondamento dell’atto impositivo, e quindi una modifica o un’estensione della motivazione, non possono essere mutate in sede contenziosa a pena di violare il diritto di difesa. Così, in caso di riqualificazione operata dal giudice di un’operazione come permutativa, l’Amministrazione non può, per la prima volta nel corso del giudizio, e nella specie di legittimità, pretendere di assoggettare a Iva separata le prestazioni dell’operazione permutativa. Nel caso analizzato ad una società venivano contestati ricavi non dichiarati e costi non deducibili in conseguenza di alcune operazioni immobiliari. I due giudizi di merito ritenevano in parte infondate le contestazioni.
De Nuccio (commercialisti) ‘Ampio consenso per la riforma’
Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano de Nuccio, rivendica che sulla riforma della professione di dottore commercialista si è raggiunta una condivisione maggioritaria. Alcuni Ordini che rappresentano una minoranza della categoria – dice de Nuccio – hanno messo in atto una campagna di disinformazione. Occorre fare chiarezza. La maggioranza assoluta delle associazioni di categoria e la stessa Cassa di previdenza dei dottori commercialisti hanno ribadito il pieno sostegno alla riforma e la necessità che essa venga approvata. Gli 86 Ordini hanno discusso per oltre un anno, punto per punto, le variazioni da apportare al Dlgs 139/2005, coinvolgendo tutte le realtà della professione. Al termine il Consiglio nazionale ha approvato un testo che accoglie molte osservazioni provenienti dagli Ordini locali. (Ved.anche Italia Oggi: ‘Commercialisti, in Cdm una riforma modificata’ – pag. 27)
Prima casa, al coniuge superstite solo il suo bonus
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 238/2025, ha affermato che il credito d’imposta che si origina nell’ipotesi di riacquisto della prima casa è un credito personale del contribuente defunto e perciò i suoi eredi non se ne possono avvantaggiare: pertanto, nel caso dell’acquisto di un’abitazione da parte di due coniugi poi venduta dal coniuge superstite, il quale ricompri entro due anni un’altra prima casa, il credito d’imposta che si forma con questa concatenazione di eventi si deve calcolare solo considerando l’acquisto della quota di comproprietà che è stato a suo tempo effettuato dal coniuge superstite e non considerando la quota dell’immobile poi venduto che venne acquistata dal coniuge defunto e trasmessa ai suoi eredi.
Professionisti, il fisco pignora
L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno avviato un protocollo, già sperimentato ed operativo in alcune regioni in base al quale qualora un professionista risulti debitore verso l’Erario e allo stesso tempo emetta fatture abituali nei confronti di uno stesso soggetto, quest’ultimo può essere destinatario di un ordine di pignoramento. In pratica, al ricevimento della successiva fattura, il cliente non potrà più corrispondere il compenso al professionista, ma dovrà versarlo direttamente al Fisco fino a concorrenza del debito. Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica sono chiamati a verificare, prima di effettuare pagamenti superiori a 5 mila euro, l’eventuale presenza di debiti fiscali in capo al creditore. In presenza di debiti, il pagamento viene bloccato e destinato integralmente alla riscossione, senza alcuna soglia di salvaguardia. Il creditore che vanta un corrispettivo dalla PA subisce quindi l’intero prelievo, analogamente a quanto accade oggi ai professionisti oggetto di pignoramento presso terzi in ambito privato.
Crediti fiscali congelati
Stop ai rimborsi dei crediti fiscali derivanti dai 730 per i contribuenti con fedina penale sporca e per coloro che non hanno esposto nei modelli oneri detraibili/deducibili o crediti di importo rilevante e non noti all’Agenzia delle Entrate. In caso di sospensione del rimborso, nel cassetto fiscale dei contribuenti viene indicato che il modello 730 non ha superato il controllo delle Entrate e il suo esito non è stato quindi consegnato al sostituto d’imposta per la liquidazione del credito. In caso di sospensione occorre unicamente attendere l’istruttoria del Fisco che approfondisce i controlli e/o chiede i documenti direttamente al contribuente dichiarante. Questi sono gli effetti dell’applicazione dell’art. 5 comma 3-bis del Dlgs 175/2014 che disciplina i controlli sui modelli 730, precompilati dell’Agenzia compresi, e di quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate che annualmente definisce i criteri di selezione delle citate dichiarazioni.
Entro 18 rate non pagate la revoca è illegittima
È illegittima la revoca automatica del beneficio della rateazione della cartella esattoriale se le rate non pagate non sono superiori a 18. Così la Corte di giustizia tributaria di Catania ha accolto il ricorso di un contribuente nonostante il pagamento integrale delle rate scadute sia intervenuto solo nelle more. La Seconda sezione, con la sentenza n. 417/2025, ha annullato un provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva revocato tre piani di rateizzazione a una società, ritenendo ingiustificato il venir meno del beneficio. Il caso trae origine dal diniego espresso in autotutela con cui l’Ader aveva respinto l’istanza della contribuente volta ad annullare il provvedimento di decadenza, motivato sulla base di un presunto superamento del limite delle rate non pagate.
Novità fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’Iva dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 59, legge di Bilancio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025, ha istituito il codice tributo ‘6045’ denominato ‘IVA – inversione contabile settore logistica – regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, legge 30 dicembre 2024 n. 207’.
Con questo nuovo codice tributo i committenti possono versare, tramite il modello F24, l’Iva in nome e per conto del prestatore, in base al regime opzionale.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione ‘Erario’ esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna ‘importi a debito versati’, con l’indicazione nei campi ‘rateazione/regione/prov./mese rif.’ e ‘anno di riferimento’, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati ‘00MM’ e ‘AAAA’.
Riforma Irpef – Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e aggiornamento delle banche dati catastali
La legge delega per la riforma fiscale dispone, tra l’altro, i principi e i criteri direttivi per la revisione della disciplina dei redditi agrari. Il decreto legislativo Irpef-Ires n. 192 del 13 dicembre 2024 introduce, nell’ambito delle norme di cui al Titolo I ‘Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo e diversi’, modifiche alla disciplina in parola.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, fornisce le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali recate dal decreto.
Il decreto legislativo modifica l’articolo 32 del Tuir disponendo che le attività agricole di cui all’articolo 2135 del Codice civile si inquadrano fiscalmente come attività produttive di redditi d’impresa. La revisione del regime di imposizione delle attività agricole si è resa necessaria per tenere conto anche delle attività basate sui più evoluti sistemi di coltivazione e di quelli che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici.
La prima modifica apportata dal decreto è costituita dall’introduzione della lettera b-bis) nel comma 2 dell’articolo 32 del Tuir, in base alla quale sono produttive di reddito agrario le ‘attività dirette alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis’.
Si tratta, ad esempio, delle c.d. ‘vertical farm’, delle colture idroponiche e della micropropagazione in vitro; tali attività agricole, svolte mediante sistemi di coltivazione evoluti, sono realizzate in strutture protette come serre, fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e, più in generale, gli immobili riconvertiti alla produzione in esame.
Dal decreto si evince che per potersi configurare un reddito agrario, le due condizioni, ovvero sistema evoluto di coltivazione e utilizzo di immobili rientranti nelle indicate categorie catastali, devono ricorrere congiuntamente.
Continuano ad essere considerate attività agricole produttive di reddito agrario ‘le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste’. Parimenti vi rientrano anche le attività di coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti per le quali, tuttavia, non sono utilizzati gli immobili specificatamente indicati nella nuova norma.
Il documento di prassi amministrativa contiene importanti precisazioni sulla determinazione del reddito agrario e del reddito dominicale derivante dalle attività di cui alla lettera b-bis). Il decreto rinvia ad un apposito decreto del Mef, di concerto con il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l’individuazione delle nuove classi e qualità di coltura, al fine di tener conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, la disciplina delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati per le attività di produzione di vegetali e la disciplina delle modalità di determinazione della c.d. ‘superficie agraria di riferimento’, rilevante ai fini del calcolo del reddito.
Dal punto di vista fiscale, alle attività di produzione di vegetali basate su tecniche di coltivazione innovative e realizzate negli immobili in questione si applica una disciplina ad hoc, introdotta dal decreto con l’inserimento di nuove disposizioni negli articoli 28, 34, 36 e 56-bis del Tuir.
Al fine di individuare la parte di attività diretta alla produzione di vegetali realizzata con sistemi di coltivazione evoluti tramite l’utilizzo di immobili, che si considera produttiva di reddito agrario, l’art. 32, comma 2, lettera b-bis) del Tuir prevede l’applicazione di un criterio simile a quello previsto dalla lettera b) del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali mediante l’utilizzo di strutture fisse o mobili.
Più precisamente, la nuova disciplina prevede che, a regime, le attività di cui alla lettera b-bis) saranno produttive di reddito agrario entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento, mentre il reddito relativo alla parte di produzione che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie agraria di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente.
In via transitoria, invece, il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
Con riferimento al periodo transitorio, la circolare individua il limite oltre il quale le attività agricole in parola producono reddito d’impresa, identificando la superficie agraria di riferimento nella ‘superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile’.
Pertanto, fino all’emanazione del decreto interministeriale, le attività agricole di cui alla lettera b-bis) risulteranno produttive di reddito nell’ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio della superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile.
In tal caso, il reddito relativo alla superficie eccedente concorre a formare il reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile – determinato con i criteri previsti nel periodo transitorio – in proporzione alla superficie eccedente.
Per ciò che concerne il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando sistemi di coltivazione evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, la nuova disciplina prevede che, a regime, è determinato ai sensi del decreto interministeriale mentre in via transitoria, ovvero fino all’emanazione del decreto interministeriale, è determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400%.
In ogni caso, l’ammontare del reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati utilizzato per le attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti. A tal fine, occorre confrontare il reddito dominicale, rivalutato dell’80% e del 30% con la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%.
In relazione ai redditi agrari e dominicali delle colture di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis) la circolare evidenzia che gli stessi devono essere assoggettati alla rivalutazione, rispettivamente, del 70% e dell’80%, nonché dell’ulteriore rivalutazione del 30%. Non trovano applicazione talune specifiche disposizioni agevolative destinate ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali e ai predetti soggetti che non hanno ancora compiuto 40 anni, in quanto dettate esclusivamente per i terreni.
Il documento di prassi amministrativa esamina, poi, l’altra novità inserita nella lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir che introduce una seconda nuova categoria di attività agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle ‘attività dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile’.
La lettera b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del Tuir dispone che tali attività sono produttive di reddito agrario, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini Iva, derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
A tale scopo rilevano esclusivamente i corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività rientranti nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir. Deve inoltre trattarsi dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, non potendosi considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi, di cui al terzo comma del medesimo articolo 2135, derivanti da attività connesse né quelli relativi alle cessioni dei beni di cui alla lettera b-ter).
Il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il limite indicato dalla lettera b-ter) concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini Iva.
La circolare riporta alcuni esempi relativi ai beni di cui alla lettera b-ter).
Il decreto sostituisce il comma 4 dell’articolo 56-bis del Tui per consentire di applicare i regimi forfettari anche ad altri soggetti quali società di persone, società a responsabilità limitata e cooperative che rivestono la qualifica di società agricola.
Il documento di prassi amministrativa si sofferma sui riflessi delle novità normative con la disciplina fiscale propria dell’attività agrituristica, contenuta nell’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991 n. 413. Secondo tale norma ‘i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a e b) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir, che esercitano attività di agriturismo, determinano ‘il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%’.
Ai sensi di quanto espresso, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività agrituristica, conseguono, quindi, un reddito d’impresa determinato secondo le modalità ordinarie.
Con il nuovo comma 4 dell’articolo 56-bis del Tuir vengono estese le previsioni del comma 3 del medesimo articolo – che prevede un’imposizione forfetaria, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, per le attività dirette alla fornitura di servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile – alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che hanno optato per il regime catastale, di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.
Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis del Tuir faccia riferimento alle attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, nelle quali rientrano le attività di ricezione e ospitalità, le società che hanno optato per il regime catastale, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del tuir, attesa la natura di norma speciale di settore dell’articolo 5 della legge n. 413/1991.
Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative che hanno optato per il regime fiscale di cui al comma 1093, non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività agrituristica, neanche avvalendosi del regime di cui all’articolo 56-bis, comma 3, del Tuir, né possono applicare le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, in quanto esplicitamente escluse dal relativo ambito soggettivo. Conseguentemente, tali società continuano a determinare il reddito d’impresa derivante dall’attività agrituristica esclusivamente in via analitica.
Le società di persone che hanno optato per l’applicazione del regime catastale, rientrando nell’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 5 della legge n. 413/1991, possono avvalersi del suddetto regime forfetario, al pari delle società che non hanno optato.
Le modifiche apportate dal decreto si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso che è entrato in vigore il 31 dicembre 2024. Di conseguenza, le modifiche alla disciplina dei redditi dei terreni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Avvisi
INCONTRO E DIBATTITO CON PRESIDENTE CNDCEC DOTT. ELBANO DE NUCCIO
Si comunica che in data 28/07/2025 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Consorzio Polo Universitario Olbia (2° piano), Via Porto Romano n. 8 – Olbia (SS), il nostro Ordine avrà il piacere di ospitare il PRESIDENTE del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il dott. Prof. Elbano De Nuccio.
L’evento, ancora in fase di accreditamento presso il CNDCEC, potrà essere valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e permetterà di maturare fino a 2 CFP in materie obbligatorie.
In allegato la locandina
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
INCONTRO E DIBATTITO CON PRESIDENTE CNDCEC DOTT. ELBANO DE NUCCIO
Si comunica che in data 28/07/2025 alle ore 11.00 presso l’Aula Magna del Consorzio Polo Universitario Olbia (2° piano), Via Porto Romano n. 8 – Olbia (SS), il nostro Ordine avrà il piacere di ospitare il PRESIDENTE del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il dott. Prof. Elbano De Nuccio.
L’evento, ancora in fase di accreditamento presso il CNDCEC, potrà essere valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e permetterà di maturare fino a 2 CFP in materie obbligatorie.
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Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
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