In Primo Piano
Scadenze fiscali
09 Apr 2025 (2)
1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
2) Onlus, associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille
15 Apr 2025 (44)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
20) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
36) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2024
38) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
41) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
42) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
43) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
44) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
21 Apr 2025 (2)
1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente
2) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo
29 Apr 2025 (4)
1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
4) Regime speciale IVA OSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.
Rassegna Stampa
L’inflazione risale all’1,9% Il 22% dei contribuenti paga il 64% dell’Irpef
I dati Istat dicono che a marzo l’inflazione è salita all’1,9%, il mese prima il valore era all’1,6%. Dunque, +0,3% in un mese. Numeri in miglioramento rispetto alla stima preliminare (+2%). L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +1,3%. L’evoluzione dei prezzi – sottolinea l’Istat – risente principalmente dell’andamento delle componenti più volatili dell’indice: pesa l’accelerazione dei beni energetici e degli alimenti non lavorati, passati rispetto al mese precedente al 2,6% (da +0,6%) e al 3,3% (da +2,9%). Aumenti che risultano ‘più elevati per le famiglie con minore capacità di spesa e relativamente più contenuti per quelle con livelli di spesa più alti: +2,0% e +1,8% rispettivamente’. Ecco perché le associazioni dei consumatori parlano di dati allarmanti che non lasciano presagire nulla di buono in vista delle spese pasquali e dei ponti del 25 aprile e del 1°maggio. Intanto, dalle dichiarazioni Irpef 2024 emerge che il 22% dei contribuenti, con redditi dai 35 mila euro, paga il 64% dell’Irpef. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘I redditi dichiarati oltre mille miliardi. Irpef, il 64% è pagato dal ceto medio’ – pag. 3)
Decreto bollette, ok della Camera Misure per 3 miliardi di euro
La Camera ha dato il via libera al decreto Bollette che ora passa al Senato dove dovrà essere convertito in legge entro il 29 aprile. Il provvedimento prevede interventi per circa 3 miliardi di euro, a partire dall’introduzione di un contributo straordinario di 200 euro per le famiglie con Isee fino a 25 mila euro e da un pacchetto di misure volte a ridurre il costo delle forniture energetiche per energivori e Pmi. Tra le altre novità figurano la proroga dell’attuale regime fiscale per auto aziendali a benzina, diesel o ibride ordinate entro la fine del 2024 e concesse nel primo semestre del 2025 e la semplificazione dei criteri per l’attuazione del bonus elettrodomestici. Il pacchetto energetico è stato oggetto di modifiche a Montecitorio, con il potenziamento delle tutele a favore dei clienti vulnerabili. Per questi utenti si prevede, infatti, uno slittamento dell’entrata in vigore del servizio di vulnerabilità non prima della fine del mercato delle tutele graduali. Sempre per i vulnerabili è stata introdotta l’impignorabilità degli immobili in caso di mancato pagamento delle bollette condominiali per importi inferiori a 5 mila euro e se la casa è l’unico immobile di proprietà del debitore.
Cassa dottori commercialisti investe in Italia oltre 4,5 miliardi
Ieri la Cassa dottori commercialisti ha approvato il bilancio 2024 che chiude con un avanzo corrente di 1,1 miliardi di euro e un patrimonio di 12,5 miliardi, in crescita del 9,6% rispetto allo scorso anno; il rapporto tra le riserve patrimoniali e le prestazioni previdenziali correnti è pari a 27,8. In aumento del 25,8% anche i proventi dalla gestione degli investimenti che nel 2024 superano i 443 milioni a fronte dei 352 milioni del 2023. Gli investimenti della Cassa in Italia, negli ultimi cinque anni, sono aumentati di 1,6 miliardi per attestarsi, a fine 2024, a oltre 4,5 miliardi, pari a circa il 36% del patrimonio complessivo investito. In particolare, oltre 3,5 miliardi riguardano investimenti mobiliari ed economia reale, e circa un miliardo in asset immobiliari. I versamenti contributivi sono aumentati del 9,7% arrivando a un miliardo e 119 milioni. Il contributo soggettivo chiesto dalla Cassa è del 12% ma l’aliquota media di contribuzione versata è stata del 13,83%. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Commercialisti in ascesa’ – pag. 35)
Si può rimediare in Redditi all’errore sui costi black list
In vista della scadenza del 30 aprile, le imprese devono procedere all’approvazione del bilancio d’esercizio, salvo proroghe per il differimento del termine in casi particolari. Ai fini della corretta determinazione del carico tributario dell’anno le imprese con vocazione internazionale devono considerare che dal 2023 sono tornate ad applicarsi alcune limitazioni per la deducibilità dei costi con fornitori esteri di beni e servizi stabiliti in Paesi black list. I costi black-list sono deducibili solo se entro il valore normale o, se superiori, previa dimostrazione dell’interesse economico e della concreta esecuzione. In caso di indeducibilità, non si registrano imposte anticipate in bilancio per via della natura permanente della differenza. La black list UE è aggiornata periodicamente e comprende Paesi considerati fiscalmente non cooperativi. Se l’effetto dei costi black list è stato omesso nel bilancio, si può correggere fiscalmente tramite variazione in aumento nel quadro RF. Le variazioni devono essere dettagliate nella dichiarazione dei redditi, con appositi codici RF31, RF55/92 e RF55/93. Restano escluse da questa disciplina le operazioni con soggetti a cui si applica l’art. 167 del Tuir.
Concordato biennale anche con il patent box
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello . 108/2025, ha affermato che l’agevolazione Patent box è compatibile con il concordato preventivo biennale e riduce il reddito di riferimento per la proposta. Resta fermo che futuri utilizzi dell’agevolazione non consentiranno risparmi, essendo il reddito del biennio già concordato in sede di adesione. A presentare il quesito una società che nell’anno d’imposta 2023 ha fruito di una sostanziosa variazione in diminuzione dell’imponibile Ires e Irap proprio grazie al Patent box. Il dubbio riguardava la possibilità di aderire al concordato fiscale, con particolare riferimento alla causa di esclusione disciplinata dall’art. 11, comma 1, lettera b-bis), del Dlgs 13/2024. La risposta delle Entrate è positiva e può essere utile per le future adesioni. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Il concordato batte la cessione’ – pag. 26)
Cessione dei crediti, per le spese 2025 resta in pista soltanto il superbonus
Con la risposta a interpello n. 107/2025, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate spazza via definitivamente i dubbi in merito alle modalità di utilizzo dei bonus alternative alla detrazione. Dal 1°gennaio 2025 resta in vigore soltanto il Superbonus purché i titoli siano stati presentati nei termini e i lavori abbiano avuto accesso alle deroghe disciplinate dai due decreti Bocca cessioni. I chiarimenti si sono resi necessari soprattutto dopo una risposta estensiva piuttosto inattesa della Dre dell’Abruzzo (n. 915-341/2024) che aveva aperto uno spiraglio per l’utilizzo dello sconto in fattura nel corso del 2025. Spiegava che il sismabonus acquisti ‘spetta anche per le spese sostenute nel 2025’, ai livelli di sconto indicati dalla manovra 2025. Secondo questa pronuncia chi ha presentato i titoli in tempo per accedere alle due deroghe del decreto Blocca cessioni poteva accedere a cessione e sconto anche nel 2025. La Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate, però, è intervenuta per fare chiarezza, determinando un sostanziale dietrofront per riallinearsi alle indicazioni del decreto Rilancio.
Imposta minima nazionale con contratti di allocazione
È opportuna una riflessione sulla necessità per i gruppi multinazionale di sottoscrivere contratti che regolino l’allocazione della top-up tax, con particolare riferimento all’IIR (Imposta Integrativa Relativa) e alla Qdmtt (Qualified Domestic Minimum Top-up Tax). Si esclude l’Utpr, che diventerà rilevante solo dal 2025. La IIR è dovuta da una singola entità del gruppo e il suo riaddebito infragruppo non è previsto dalla legge, risultando fiscalmente sfavorevole. La Qdmtt, invece, si applica collettivamente a tutte le entità italiane del gruppo, che ne sono solidalmente responsabili. Ogni entità è soggetto passivo per la quota del proprio sottoinsieme. In assenza di specifiche regole OCSE, i gruppi possono definire liberamente i criteri di ripartizione della Qdmtt, nel rispetto dei principi societari. È quindi opportuno stipulare contratti interni per regolamentare tale ripartizione, soprattutto in presenza di soci terzi o revisione contabile.
Donazioni indirette, tassazione solo se emerge dall’accertamento
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E di ieri, commenta le novità in tema di imposta di successione recate dai decreti legislativi n. 87 e n. 139 entrambi del 2024. Tra le novità ruolo di primo piano investe la modifica, in vigore dallo scorso 1°gennaio, relativa all’accertamento delle donazioni indirette e delle donazioni stipulate all’estero a favore di soggetti residenti in Italia. Sono donazioni indirette tutte quelle situazioni nelle quali, per spirito di liberalità, si ha lo stesso effetto economico di una donazione formale; vale a dire l’incremento del patrimonio di un soggetto contestuale al decremento del patrimonio di un altro soggetto. Tipico è il caso del genitore che adempie un debito del figlio. Il Dlgs 139/2024 ha cancellato la condizione del valore minimo mentre è stata confermata la condizione della risultanza della donazione nel corso di un accertamento tributario; mantenuto pure l’avverbio ‘esclusivamente’ a introdurre l’espressione di tale condizione. La sottoposizione a tassazione delle donazioni indirette è un onere e non un obbligo in quanto la loro volontaria registrazione serve ad evitare l’aliquota dell’8% e a sottoporre la donazione indiretta alla più mite aliquota del 4% o del 6%.
Il cambiamento del socio non provoca la fuoriuscita della Srl dal concordato preventivo biennale
Una società ha presentato un’istanza di interpello in merito all’interpretazione e applicazione della causa di cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale (Cpb). Riferisce che entro il 31 ottobre 2024 ha aderito alla proposta di concordato fiscale per il biennio 2024-2025 e dichiara che il suo unico socio vorrebbe conferire/cedere l’intera sua quota sociale ad un’altra società, la cui compagine sociale è sempre composta dal socio sopra espresso. Chiede se la cessione/conferimento dell’intera quota del socio all’altra società, nel corso del 2025, possa essere considerata causa di cessazione degli effetti del concordato. Sinteticamente l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 102 del 15 aprile 2025, chiarisce che la Srl che ha aderito all’accordo con il Fisco non è obbligata ad uscire dall’istituto di compliance se cambia il suo unico socio per effetto della cessione o del conferimento delle quote. L’Amministrazione finanziaria prosegui la lettura
Bonus edilizi, Tosap ininfluente
Con le risposte a interpello n. 103, 104, 105, 106 e 107, soprattutto sul tema della cessione e sconto in fattura, di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al trattamento dei bonus edilizi. Nella prima risposta, la n. 103/2025, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che nessuna deroga può essere prevista al blocco delle cessioni o dell’ottenimento dello sconto in fattura dei bonus edilizi se, entro la data del 30 marzo 2024, è stato eseguito esclusivamente il pagamento della Tosap. Il costo riferibile a questa tassa, infatti, non può essere ricondotto tra quelli rilevanti ai fini dell’applicazione della deroga, poiché queste spese non si riferiscono alla materiale esecuzione degli interventi edilizi.
Sdoganamento centralizzato
Via libera allo sdoganamento centralizzato nazionale: una nuova procedura che consente agli importatori di sdoganare la merce in tutta Italia, interfacciandosi però con un unico Ufficio delle dogane, quello più vicino all’azienda. Come annunciato dall’Agenzia delle dogane con un avviso dell’11 aprile, questa nuova semplificazione è attiva in ambiente di addestramento dal 14 aprile ed è applicabile nei casi in cui sia l’Ufficio di presentazione che quello di supervisione siano situati in Italia. Il disallineamento tra la dogana che autorizza l’importazione e quella presso cui transita la merce rappresenta una semplificazione importante per le imprese. Accentrare le operazioni doganali presso un unico Ufficio delle dogane consente di rendere più efficienti i processi di organizzazione interna per lo svolgimento degli adempimenti doganali.
Iva, uno scudo per i piccoli enti
Il vice ministro del Lavoro con delega al terzo settore, Maria Teresa Bellucci, è intervenuta ieri in audizione in commissione alla Camera per discutere del regime fiscale del Terzo settore a seguito della pre-autorizzazione di Bruxelles sull’introduzione dell’Iva. Novità che dovrebbe scattare a partire dal 1° gennaio 2026. Per proteggere gli enti di piccole e medie dimensioni che rappresentano quasi il 90% delle organizzazioni non profit (con bilanci inferiori a 85 mila euro) servono regole diverse in funzione della diversità degli enti. In questi giorni dal Forum del Terzo settore, da Arci e Acli sono arrivati appelli accorati. Bellucci ha sostenuto che ‘dobbiamo a tutti i costi evitare la procedura di infrazione, bilanciando gli interessi Ue con quelli italiani’. La vice ministra ha incassato anche il sostegno delle opposizioni: ‘pronti a dare un contributo al Governo’ le parole della segretaria del Pd Elly Schlein.
Novità fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo ‘1863’ per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai lavoratori dipendenti frontalieri.
Il versamento dell’imposta in parola deve avvenire tramite il modello F24.
Il decreto legge n. 113 del 9 agosto 2024 ha infatti previsto che i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1 del decreto, che si trovano a 20 Km dal confine con la Svizzera, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
Il contribuente esercita tale opzione nella dichiarazione dei redditi e deve provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta riconosciuto alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni in denaro effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate
La legge di Bilancio 2023 riconosce alle fondazioni bancarie incorporanti un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto.
Il credito è cedibile dalle fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, senza possibilità di ulteriore cessione secondo le modalità definite dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 18 dicembre 2023.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente online, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 26/E del 10 aprile 2025, ha istituito il codice tributo ‘7039’ denominato ‘Credito d’imposta spettante alle fondazioni bancarie incorporanti per le erogazioni effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate – art. 1, comma 396, della legge 29 dicembre 2022, n. 197’.
Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione
Per un lavoratore di prima occupazione dal 2019, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252 del 2005, va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dal 2019, ovvero dall’anno di prima occupazione in cui l’istante risulta iscritto a una forma di previdenza complementare, non rilevando i precedenti anni di iscrizione al fondo durante i quali l’iscrizione è stata alimentata dai versamenti contributivi effettuati dai genitori in favore del figlio.
È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025.
L’istante ha precisato che, ancora minorenne, nell’agosto 2009 è stato iscritto, per la prima volta, alla previdenza complementare da parte dei suoi genitori che hanno dedotto i relativi contributi fino all’anno di imposta 2018.
La prima occupazione del contribuente è stata a luglio 2019 e sempre dal 2019 ha contribuito personalmente al fondo di previdenza complementare fino al 2023 deducendo gli accantonamenti per questi cinque anni.
Nell’agosto 2021 dichiara di aver aderito a un fondo negoziale, trasferendo l’intero montante del fondo di previdenza complementare a cui è stato iscritto per la prima volta nel 2009.
L’istante vuole sapere se per chi è stato iscritto dai genitori a forme di previdenza complementare, i primi 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare decorrano dall’anno d’imposta dell’inizio della prima occupazione, ovvero dal 2019, e se possa usufruire del plafond per la deduzione ‘extra’ dei contributi rispetto al limite annuo di 5.164,57 euro, previsto dall’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252/2005, a prescindere dalle deduzioni effettuate dai suoi genitori.
L’Agenzia delle Entrate risponde in modo affermativo al primo quesito: l’ulteriore plafond di deducibilità si calcola sul quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno di prima occupazione del lavoratore (ovvero dal 2019), a nulla rilevando che l’iscrizione alla previdenza integrativa sia precedente (quella posta in essere dai genitori).
In merito alla seconda questione formulata l’Agenzia chiarisce che, nel calcolo dell’ulteriore plafond, non rileva il versamento dei contributi fatto dai genitori e da questi dedotti dal proprio reddito complessivo negli anni dal 2009 al 2018, non sussistendo nello stesso arco temporale anche il presupposto della condizione di ‘lavoratore di prima occupazione’.
Alla luce di quanto esposto il soggetto istanze potrà utilizzare il plafond accumulato nei primi 5 anni di partecipazione dal 2024 e nei 20 anni successivi.
Nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025
Dallo scorso 1°gennaio è entrata in vigore la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che sostituisce la precedente versione ATECO 2007. Questa nuova classificazione sarà attiva dal 1°aprile 2025, sia per i contribuenti, sia per le Pubbliche amministrazioni.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025, fornisce le indicazioni ai contribuenti in merito all’adozione di questa nuova classificazione approntata dall’Istat relativa alle attività economiche.
Al fine di recepire la nuova classificazione ATECO 2025 l’Agenzia delle Entrate ha adeguato le funzioni di acquisizione dei dati anagrafici e dei modelli dichiarativi.
Per mezzo del cassetto fiscale i contribuenti possono verificare i codici ATECO collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe Tributaria.
L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione. Il contribuente, in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025.
Se il contribuente è iscritto nel Registro delle Imprese, la dichiarazione di variazione dei dati dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica), altrimenti dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet delle Entrate.
Avvisi
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2025 DELLA REGIONE SARDEGNA
Si comunica che a decorrere dal 27 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2025 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2025.
In allegato l’avviso ricevuto dalla RAS con requisiti e modalità d’iscrizione.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2025 DELLA REGIONE SARDEGNA
Si comunica che a decorrere dal 27 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2025 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2025.
In allegato l’avviso ricevuto dalla RAS con requisiti e modalità d’iscrizione.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”