In Primo Piano
Scadenze fiscali
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Rassegna Stampa
Forfettari, a chi evita di crescere vantaggi fino a 22 mila euro
I dati evidenziano che nei primi tre mesi dell’anno il 74% delle persone fisiche che hanno aperto una partita Iva ha scelto il regime forfettario. Tassa piatta al 15%, niente Iva e costi forfettizzati: con questi ingredienti il successo della flat tax non è una sorpresa. Soprattutto per chi muove i primi passi come libero professionista o imprenditore. La convenienza della flat tax cresce insieme al giro d’affari fino al massimale di 85 mila euro di ricavi e compensi, oltre il quale il forfait non si può applicare. Sono pochi gli autonomi che si avvicinano al limite di 85 mila euro ma chi lo fa ha un forte incentivo a non superarlo. Chi, infatti, vorrebbe emettere la fattura che porta il giro d’affari oltre gli 85 mila euro, sapendo che dall’anno successivo sarà fuori dal regime a forfait ? Passare da 85 mila euro di compensi in forfait a 86 mila euro in tassazione ordinaria significa ridurre il netto di quasi 23 mila euro.
Bilanci in copia, atti falsi e società ad hoc: le spie di frodi sugli aiuti Covid
Il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza ha intensificato le verifiche con focus particolare su Pnrr, Fondo garanzia PMI, finanziamenti Sace e incentivi Gse. Si parte dalle banche dati, ma non ci si ferma lì. Le imprese richiedenti sono passate al setaccio: si guardano quelle sottoposte a procedure concorsuali o giudiziali e con irregolarità fiscali e contabili. Le operazioni straordinarie a ridosso delle richieste costituiscono un campanello d’allarme, così come le modifiche societarie in favore di soggetti privi di capacità imprenditoriale, talvolta gravati da precedenti di polizia. Quando il rischio supera una certa soglia scatta il controllo della componente territoriale della Gdf. E allora si verifica se la sede esiste davvero, se le immagini satellitari corrispondono a quello dichiarato, se dietro quella società c’è davvero un’attività, o solo una testa di legno.
Iva, per i rappresentanti fiscali scatta l’ora delle garanzie
Il 16 giugno scade il termine per l’attestazione dei requisiti e la prestazione della garanzia per i rappresentanti fiscali che alla data del 17 aprile scorso già operavano con questa qualifica. Poi ci saranno altri 60 giorni di tempo per evitare che la procedura di cessazione d’ufficio della partita Iva giunga a termine. Un’ulteriore garanzia dev’essere poi rilasciata da soggetti extra Ue ‘rappresentati’ che effettuino operazioni intracomunitarie. Per coloro che al 17 aprile scorso non gestivano alcun mandato, invece, dichiarazione e garanzia vanno presentate contestualmente al modello di inizio/variazione ai fini Iva per la comunicazione dei dati del rappresentante fiscale, il quale diviene effettivamente operativo dalla comunicazione dell’esito dei controlli sulla garanzia da parte delle Entrate. Per l’assolvimento degli obblighi Iva da parte di un soggetto extra Ue è necessario che il rappresentato presti una garanzia con un massimale minimo di 50 mila euro e durata di almeno 36 mesi.
Bonus casa e frodi: profitto del reato pari al prezzo di cessione del credito
Commette il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche il contribuente che ha creato artificiosamente il credito d’imposta per i bonus edilizi. Punibili anche le fatture emesse per giustificare le spese relative al bonus. E commette indebita compensazione chi utilizza il credito, anche acquistato, se è consapevole della frode. Sono alcuni dei principi emersi dalla recente giurisprudenza in materia di bonus edilizi, che hanno più compiutamente delineato il contesto sanzionatorio, quanto meno in ambito penal-tributario. In caso di indebita percezione la norma prevede il recupero dell’importo della detrazione fiscale non dovuta e la responsabilità solidale nei confronti di chi ha partecipato con dolo all’operazione. Il contribuente dovrà altresì rimborsare all’Erario anche le somme in buona fede compensate da terzi ignari della frode. Dal punto di vista penale il contribuente risponde del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche disciplinato dall’art. 316-ter del Codice penale.
Utili e ristretta base sociale, slalom tra automatismi e prove contrarie
Due pronunce della Cgt Campania accolgono le difese dei contribuenti. Secondo la prima, la n. 1273/17/2025, è illegittimo l’accertamento del socio di una società a ristretta base azionaria, se questi prova che nessun utile extracontabile è stato ottenuto dalla società. In particolare, la prova liberatoria si ritiene raggiunta quando è dimostrata la reale deducibilità dei costi contestati. Inoltre, (sentenza n. 2896/16/2025) la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa può essere superata dalla prova dell’assoluta estraneità alla gestione societaria da parte del socio; il solo dato della ristretta base perde rilievo probatorio in assenza di elementi ulteriori.
Il nuovo concordato parte dal quadro CP del Redditi
Concordato preventivo biennale. Anche le società di persone sono tenute a confrontarsi con le novità del modello Redditi Sp 2025, la cui corretta compilazione è essenziale anche per assicurare la coerenza dei dati trasmessi ai soci. Il quadro CP rappresenta il cuore della gestione del concordato per le società di persone. Sono cinque le sezioni del modello: imposta sostitutiva (Sezione I), reddito d’impresa concordato (II), reddito autonomo concordato (III), reddito effettivo (IV) e cessazione/decadenza (V). I redditi concordati vanno riportati anche nei quadri RF/RG/RE a seconda del regime contabile e confluiscono poi nei righi RN per il calcolo delle imposte. I soci devono compilare il quadro RH con le rispettive quote e indicare nel quadro CP anche l’imposta sostitutiva. Nel modello Redditi PF 2025, il quadro RR si aggiorna con le colonne 3B, 3C e 3D per distinguere tra base imponibile previdenziale e modalità di adesione al CPB.
Patto fiscale, test di convenienza: i calcoli per il biennio 2025-2026
Grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 9 aprile i contribuenti ISA che non hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 possono valutare se è conveniente farlo per il biennio 2025-2026. I calcoli di convenienza partono dall’entità del reddito proposto dal meccanismo applicativo. Ai fini delle valutazioni ci sono vantaggi e svantaggi. Tra quest’ultimi si trova principalmente l’incognita dei redditi effettivi, in particolare quello 2026, la mancata copertura sulle rettifiche ai fini Iva, l’impossibilità di accedere ad alcuni benefici e il fatto che un’adesione ‘al rialzo’ rispetto ai redditi finora dichiarati assai probabilmente ‘alza l’asticella’ delle future proposte. Tra i nuovi motivi che potrebbero indurre il contribuente ad aderire al concordato per il nuovo biennio pesa il maggior interesse rispetto all’anno passato a evitare le liste selettive sugli accertamenti.
Responsabilità dei sindaci, dolo da accertare con rigore
Il nuovo regime di responsabilità dei sindaci rischia di aumentare i casi in cui i curatori qualificano come dolose condotte che non lo sono al fine di aggirare il tetto alla responsabilità. Il curatore è tenuto a vagliare con scrupolo gli elementi a propria disposizione e attivarsi per accertare e documentare gli elementi posti alla base di eventuali ipotesi di responsabilità civili e penali a carico dei sindaci. La mera segnalazione di generici ‘campanelli d’allarme’ non basta ad imputare ai sindaci le azioni dolose degli amministratori: bisogna anche dimostrare che da tali avvisaglie risultasse prevedibile lo specifico illecito poi accertato, che apparisse molto probabile che l’amministrazione l’avrebbe commesso e che il sindaco abbia deciso di non attivarsi per impedirlo. Circostanze che il curatore deve accertare con indagini approfondite, anche sentendo i sindaci per consentire eventuali chiarimenti.
Split payment alle battute finali Torna la regola Iva per le quotate
Dal prossimo 1°luglio le società quotate all’indice Ftse Mib non saranno più soggette al meccanismo dello split payment e torneranno ad applicare le regole ordinarie in materia di Iva. Questa modifica deriva dalla decisione Ue 2023/1552 che ha prorogato fino al 30 giugno 2026 l’autorizzazione all’Italia per l’uso dello split payment, limitandone però l’applicazione solo alle PA, agli enti pubblici e alle società da essi controllate o partecipate. La scelta di escludere le società quotate rientra in un percorso di graduale eliminazione della misura, che l’Italia si era impegnata a portare avanti dopo l’introduzione obbligatoria della fatturazione elettronica. Dal punto di vista operativo la nuova disciplina si applicherà alle operazioni effettuate a partire dal 1°luglio 2025, indipendentemente dalla data di emissione della fattura. Resteranno comunque esclusi i soggetti che operano in regimi speciali così come i contribuenti in regime forfettario. Anche chi applica l’Iva di cassa dovrà rispettare lo split payment se il cliente rientra tra i destinatari della norma.
Tributi locali, dialogo con limiti
Il contraddittorio preventivo va attivato solo dal momento in cui il legislatore lo ha reso obbligatorio. A stabilirlo la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12896 dello scorso 14 maggio. Dopo la riforma fiscale, per gli enti locali il contraddittorio preventivo si applica agli atti emessi a partire dal 30 aprile dello scorso anno. Il contraddittorio non va attivato nelle ipotesi di atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni. È pacifico che, al di fuori delle esclusioni, anche le pretese tributarie degli enti territoriali devono essere precedute, a pena di annullabilità, da un contraddittorio. Il dm dell’Economia del 24 aprile 2024 non ha indicato alcun provvedimento tipico di accertamento e riscossione delle entrate locali, per le quali il fisco è tenuto a inviare lo schema di atto. Tra le ipotesi di atti esclusi il provvedimento ministeriale indica gli atti della riscossione e le azioni esecutive. La norma non richiede la notifica dello schema di atto anche in presenza di atti automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Beni altrui, tetti alla deduzione
Nell’ordinanza n. 11192 depositata lo scorso 28 aprile la Corte di cassazione ha stabilito che in tema di deduzione di costi pluriennali relativi a impianti realizzati su beni altrui sono deducibili quelli nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio e risultano disciplinati sulla base del criterio sancito dall’art. 2426, comma 1, numero 2 del Codice civile. Ossia ‘il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo e deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzo’. Pertanto, la durata dell’ammortamento va regolata sulla base della relativa utilità futura dell’impianto, avendosi in ogni caso, come limite massimo, quello della residua vigenza del titolo in base al quale il contribuente dispone del bene cui l’impianto stesso accede. Ma non basta. Nel caso di beni di terzi la loro residua possibilità di utilizzo non può dipendere esclusivamente dalle prescrizioni temporali del contratto, il relativo esame deve avvenire entro il termine minore tra la durata del titolo di detenzione e quello della residua utilità futura del bene.
Novità fiscali
Novità in tema di detrazioni – Legge di Bilancio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:
- limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
- detrazioni per la frequenza scolastica;
- detrazioni per il mantenimento dei cani guida.
RIORDINO DELLE DETRAZIONI
Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:
- il reddito complessivo del contribuente;
- il numero di figli fiscalmente a carico.
Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.
Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.
L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi.
La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.
Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir.
Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico.
Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante.
Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.
Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.
Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.
Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.
Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.
Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo.
Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila.
DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA
La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.
A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente.
AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA
Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’.
Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui.
Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.
Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.
Decreto ‘Salva-infrazioni’ convertito dalla legge n. 166/2024 – Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva
Il decreto ‘Salva-infrazioni’ è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 14 novembre 2024. Tale legge ha introdotto l’art. 16-ter avente ad oggetto il ‘Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva’.
Con questa norma il legislatore ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2020, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Suprema corte in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. ‘direttiva Iva’). Si tratta della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, ‘i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’.
La nuova legge che interviene sulle operazioni riguardanti il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti abroga l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988. Per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a partire dal 1°gennaio 2025 diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.
Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione. Il documento di prassi amministrativa esamina, in particolare:
- il trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale;
- la decorrenza delle novità;
- altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento.
TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE
Al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Dl ‘Salva-infrazioni’ ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, facendo rientrare nel campo di applicazione dell’imposta i distacchi o prestiti di personale effettuati verso corrispettivo.
L’operazione di distacco o prestito di personale, per effetto della nuova legge, risulta essere rilevante ai fini Iva al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti.
Requisito soggettivo
Laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a Iva dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi soddisfatto, considerata la natura di soggetto passivo Iva dello stesso.
Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente anche quando il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività.
Se il datore di lavoro distaccante è un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato anche qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale. Nel caso in cui, invece, l’operazione di distacco sia effettuata dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale.
Sono in ogni caso da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate tra società partecipanti al medesimo gruppo Iva.
Requisito oggettivo
Il distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce una prestazione di servizi. Come indicato dai giudici unionali nella sentenza San Domenico Vetraria, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato.
Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’.
Requisito territoriale
Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato. Per le sole prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Ue, tuttavia, vige la deroga di cui all’art. 7-septies del decreto Iva.
I distacchi di personale si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando:
- sono eseguiti a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia; oppure
- da un prestatore/distaccante soggetto passivo Iva stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo Iva, domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea.
Non è invece soggetto all’Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia.
DECORRENZA DELLE NOVITA’
Le novità sul trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano dai distacchi o prestito di personale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025. Significa che per i contratti stipulati prima continua a trovare applicazione la vecchia normativa. La nuova norma si applica, inoltre, ai rinnovi che intervengono successivamente al 1°gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data.
Per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1°gennaio 2025, il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto ‘Salva-infrazioni’ dispone una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa salve le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale:
- le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-94/19;
- le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, effettuate ai sensi della finanziaria 1988.
La salvaguardia non si estende anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini Iva, è stato oggetto di contestazione da parte del Fisco.
CODATORIALITA’ E AVVALIMENTO DI PERSONALE
Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche diverse dal distacco di personale. Ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore. Il pagamento ‘per intero’ effettuato da una delle imprese retiste aderenti, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste.
Il pagamento di tali addebiti alle altre imprese codatrici costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva.
Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e quello tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo e territoriale sopra richiamati. Diversamente, l’avvalimento tra PA è un istituto attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata la funzione stessa.
Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’Iva, tale operazione costituisce una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società ‘in house’. In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisce il corrispettivo, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/E/2013.
Avvisi
EVENTO “LA CASSA INCONTRO GLI ISCRITTI. La Previdenza e l’Assistenza del Dottore Commercialista” 27/6/2025 ore 10:00-13:00 – BLU MARINE -OLBIA
L’evento si terrà il 27 giugno 2025 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Congressi “Corallo” del Blu Marine nella Viale Italia n. 39 in Olbia.
L’evento, in fase di accreditamento presso il CNDCEC, sarà valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e permetterà di maturare fino a 3 CFP in materie obbligatorie
In allegato la locandina.
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2025 DELLA REGIONE SARDEGNA
Si comunica che a decorrere dal 27 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2025 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2025.
In allegato l’avviso ricevuto dalla RAS con requisiti e modalità d’iscrizione.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
EVENTO “LA CASSA INCONTRO GLI ISCRITTI. La Previdenza e l’Assistenza del Dottore Commercialista” 27/6/2025 ore 10:00-13:00 – BLU MARINE -OLBIA
L’evento si terrà il 27 giugno 2025 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Sala Congressi “Corallo” del Blu Marine nella Viale Italia n. 39 in Olbia.
L’evento, in fase di accreditamento presso il CNDCEC, sarà valido per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e permetterà di maturare fino a 3 CFP in materie obbligatorie
In allegato la locandina.
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO E NUOVE ISCRIZIONI NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2025 DELLA REGIONE SARDEGNA
Si comunica che a decorrere dal 27 novembre 2024 è possibile presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali anno 2025 della Regione Sardegna.
Le domande di aggiornamento o di nuova iscrizione nell’elenco dovranno essere presentate per via telematica, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il giorno 7 gennaio 2025.
In allegato l’avviso ricevuto dalla RAS con requisiti e modalità d’iscrizione.
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”