In Primo Piano
Scadenze fiscali
03 Mag 2026 (1)
1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
17 Mag 2026 (47)
1) Versamento imposta sugli intrattenimenti
2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti
3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari
4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati
5) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
6) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
7) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
19) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
24) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
25) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio
26) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
27) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente
31) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
32) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente
33) Contribuenti Iva trimestrali "per opzione": versamento Iva 1 trimestre
34) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
35) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente
36) Contribuenti Iva trimestrali (subfornitori): Versamento Iva dovuta nel 1 trimestre relativa alle operazioni derivanti da contratti di subfornitura
37) Associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati: versamento Iva 1 trimestre
38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente
39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025
41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
45) Contribuenti Iva trimestrali "naturali": versamento Iva relativa al 1 trimestre
46) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale
47) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione
Rassegna Stampa
Pensionati in arrivo dall’estero: al Sud flat tax in altri 81 Comuni
Dal 7 aprile chi si trasferisce in Comuni che hanno fino a 30 mila abitanti e si trovano in una delle otto Regioni meridionali o nei centri colpiti dai sismi del 2009-2016 può scegliere la flat tax al 7%. Interessati sono i pensionati esteri che si trasferiscono nel Mezzogiorno o nelle località di Marche, Lazio e Umbria colpite dai terremoti. L’innalzamento del numero degli abitanti, da 20 mila a 30 mila, rende possibile cogliere l’agevolazione in altri 81 Comuni oltre ai 2.392 già inclusi fin dall’inizio. Oggi in tutte le regioni del Sud rientra nell’agevolazione il 90% o più dei Comuni. Finora i pensionati che si sono trasferiti dall’estero sono solo 933 e il fenomeno è marginale anche rispetto ai movimenti inversi: nel 2024, ad esempio, sono andati all’estero poco più di 3 mila pensionati italiani. I dati ci diranno se i numeri aggiunti dalla nuova norma saranno attrattivi. Finora il risparmio fiscale non è stato una molla decisiva. Servono servizi per i nuovi residenti anziani (ospedali, supermercati, assistenza a domicilio).
Date d’invio e ricalcolo acconti nell’agenda di Redditi 2026
Adempimenti. In attesa di sapere se anche quest’anno verrà applicata la consueta proroga per i versamenti dei soggetti Isa è bene fare il punto sulle varie scadenze legate ai modelli Redditi e Irap 2026 relativi al periodo d’imposta 2025. Già annunciata la proroga dal 30 settembre al 31 ottobre per aderire al concordato preventivo biennale 2026-2027. In merito ai versamenti, il problema di quest’anno è quello di destreggiarsi nella corretta determinazione degli acconti di imposta. Molte norme impongono di ricalcolare l’acconto per rideterminare la base imponibile senza considerare alcuni benefici sfruttati al momento del saldo d’imposta o anticipando misure penalizzanti entrate in vigore dallo scorso 1°gennaio. Le fattispecie interessate sono: premio nuovi assunti, Ires premiale e rateazione delle plusvalenze e degli iper-ammortamenti.
Agevolazioni Imu, Cassazione ancora incerta sull’obbligo di dichiarazione
Non è univoco l’orientamento della Cassazione sull’obbligo dichiarativo Imu e, in particolare sulla obbligatorietà della denuncia ai fini dell’applicazione di agevolazioni ed esenzioni. Il 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2025 e appare opportuno, quindi, soffermarsi sul punto. La norma prescrive che la dichiarazione va presentata nei casi previsti e non va ripetuta se non ci sono modifiche sugli immobili. L’omissione della denuncia dovrebbe far perdere il beneficio solo quando la legge lo prevede espressamente come requisito essenziale. Diverse pronunce hanno riconosciuto agevolazioni anche senza dichiarazione, se il Comune è già a conoscenza dei fatti. Per alcune esenzioni, però, la Corte adotta una linea più rigorosa: per enti non commerciali e immobili merce delle imprese costruttrici la dichiarazione è indispensabile. In alcuni casi la Cassazione ha richiesto la presentazione annuale della denuncia, aumentando le incertezze dei contribuenti.
Niente vantaggio Ipt se il cambio della sede aziendale è solo formale
Sul trasferimento delle sedi legali delle società di noleggio verso territori nazionali a fiscalità più conveniente il dibattito dura da tempo. La Cgt di Milano, con la sentenza 39/9/2026, si è pronunciata sul caso di una società del settore che, dopo aver trasferito la sede legale in Trentino, aveva iniziato a registrare lì le formalità Pra, beneficiando della tariffa fissa prevista dalla Provincia autonoma per l’imposta provinciale di trascrizione. Per l’ente territoriale lombardo si tratta di un’operazione elusiva, in quanto la sede trentina è solo un involucro formale, privo di reale attività. La Corte ha accolto questa impostazione, ritenendo dimostrato che il centro effettivo della gestione fosse rimasto in Lombardia, dove si concentrano personale, funzioni amministrative, riunioni societarie e rapporti operativi.
Omesse ritenute: l’atto va sempre iscritto a ruolo nei confronti del sostituto
La Cgt di primo grado di Matera, con la sentenza 83/1/2026, ha stabilito che la responsabilità solidale del sostituto d’imposta presuppone l’avvenuta iscrizione a ruolo del sostituto per ritenute non operate e non versate: essa attiene alla fase della riscossione e non a quella dell’accertamento. È pertanto illegittima la notifica dell’avviso di accertamento, emesso sia nei confronti della società sostituita che del socio sostituito, ove tale notifica avvenga prima dell’iscrizione a ruolo della prima, quale sostituto d’imposta. Parimenti, è illegittimo l’atto impositivo emesso in esito al contraddittorio preventivo che non motivi in via rafforzata le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente, in violazione dell’articolo 6-bis, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Iter negoziato e debiti fiscali, termini rigidi per l’accordo
Lo scorso 15 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo in pubblica consultazione la prima parte della bozza di circolare sul trattamento dei debiti tributari nell’ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi, che si occupa anche dei profili non tributari di tali istituti. Le precisazioni più utili per gli operatori riguardano la composizione negoziata della crisi. Gli interessati possono inviare osservazioni e proposte di modifica o integrazione della circolare fino al prossimo 20 maggio. L’accordo transattivo può includere tutte le imposte e accessori, compresa l’Iva, oltre a debiti già rateizzati o oggetto di rottamazioni e definizioni agevolate. Le rateazioni in corso vengono assorbite dall’accordo e decadono solo se questo diventa efficace; in caso contrario proseguono senza perdere benefici. La proposta transattiva va presentata con largo anticipo, idealmente 4-5 mesi prima della chiusura della composizione negoziata. Restano dubbi se l’accordo tributario possa essere concluso anche dopo la fine delle trattative.
Sindaci, per la responsabilità rilevano le ‘consegne’
Le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, elaborate dal Cndcec, delineano con precisione gli adempimenti che i nuovi componenti dell’organo di controllo devono compiere nella fase di insediamento. Perfezionata la nomina e la seguente accettazione (per iscritto), il collegio sindacale deve riunirsi in fretta al fine di accertare il rispetto delle condizioni di indipendenza. L’attività di controllo sui requisiti da parte del collegio deve avvenire almeno una volta all’anno. Cruciale il passaggio di consegne, con la pronta consegna del libro dei verbali del collegio sindacale. L’efficacia dell’attività di vigilanza passa da una conoscenza approfondita della realtà aziendale. La valutazione deve tenere conto anche della composizione e delle funzioni attribuite al collegio, con particolare riguardo all’eventuale esercizio della revisione legale dei conti.
Derivazione rafforzata in bilico
Nel position paper dello scorso 7 maggio Assonime avverte che il principio di derivazione del reddito d’impresa dal bilancio civilistico si sta indebolendo per effetto delle recenti norme fiscali. La riforma delegata del 2023 puntava a semplificare e avvicinare valori contabili e fiscali, riducendo i ‘doppi binari’, costosi e fonte di contenzioso. Tuttavia, interventi recenti (Dlgs 192/2024 e legge di Bilancio 2026) hanno introdotto nuove eccezioni e meccanismi fiscali scollegati dal bilancio, complicando il sistema. Criticità emergono su commesse, svalutazioni, errori contabili, titoli obbligazionari, azioni proprie e settore finanziario. Secondo Assonime, il rischio è un sistema meno coerente, più oneroso per imprese e Fisco e meno aderente alla reale capacità economica. Le deroghe al bilancio dovrebbero rimanere limitate, orientate a prevenire abusi, non a moltiplicare complessità.
Sentenze di rito non vincolanti
Nell’ordinanza n. 12611/2026, depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione civile tributaria ha disposto che nel processo tributario, la definitività dell’accertamento con sentenza passata in giudicato non sempre vincola il giudice tributario. Infatti, nell’accertamento emesso nei confronti della società, resosi definitivo per mancanza di impugnazione dell’atto impositivo non è preclusa al socio la possibilità, in un altro giudizio, di contestare, non solo la percezione e la distribuzione di utili extracontabili, ma anche la stessa esistenza e misura del reddito societario presupposto. Imponendo, inoltre, al giudice tributario di verificare e, se del caso, rideterminare il reddito della società ai soli fini della corretta quantificazione del reddito imputato per trasparenza al socio, nel rispetto del principio di capacità contributiva. Un avviso di accertamento era stato notificato a una Srl in liquidazione, che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2007, in cui i soci dichiaravano i redditi per trasparenza.
Cup, cause al giudice tributario
La Cassazione a Sezioni unite, con la sentenza n. 12225 dello scorso 1°maggio, ha sostenuto che il canone unico, applicato dagli enti locali per l’occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, è un tributo e le relative controversie sono soggette alla giurisdizione tributaria, ancorché il legislatore gli abbia riconosciuto una natura patrimoniale. Di conseguenza le controversie sul Cup vanno trattate dal giudice tributario. Secondo la Suprema corte, il Cup presenta i caratteri tipici di un tributo, ovvero obbligatorietà del pagamento, assenza di un rapporto diretto tra somma versata e servizio ricevuto e destinazione al finanziamento della spesa pubblica. La decisione comporta l’applicazione delle regole fiscali, incluse sanzioni tributarie più severe, anche per violazioni pregresse. Esclusa dalla giurisdizione tributaria ogni causa di risarcimento danni.
Obbligo di deposito dei bilanci, si è aperta la finestra temporale
Una volta che l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio, questo va depositato, a cura degli amministratori, presso il competente registro delle imprese, nel rispetto dei termini e delle modalità. Entro 30 giorni dall’approvazione, una copia, unitamente alla relazione sulla gestione (se presente), alla relazione del collegio sindacale (se esistente) e al verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. Inoltre, le società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute a depositare per l’iscrizione nel registro l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio. L’elenco va corredato dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio precedente. Si tratta di un obbligo che investe tutte le società di capitali e le società cooperative.
Novità fiscali
Istituzione del codice tributo per il versamento del contributo straordinario delle banche, nonché per l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap riferita ai dividendi infra-Ue o See
La legge di Bilancio 2026 ha previsto la possibilità di assoggettare la riserva di cui all’articolo 26, comma 5-bis, del decreto legge n. 104/2023 a un contributo straordinario.
Sempre la manovra 2026 ha disposto che ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione del suddetto contributo, nonché del relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo straordinario in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito i codici tributo ‘2718’, ‘1948’ e ‘8956’.
Inoltre, sempre la legge di Bilancio 2026 ha previsto che, in relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025, la quota dell’Irap riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta in misura eccedente rispetto a quanto disposto dalla stessa manovra 2026, può essere chiesta a rimborso, previa presentazione dell’istanza all’Agenzia delle Entrate.
La stessa manovra citata dispone la possibilità di optare, in luogo del rimborso, per l’utilizzo in compensazione delle suddette somme rimborsabili, esclusivamente per versare il contributo straordinario sulla riserva.
L’utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Con il provvedimento dello scorso 22 aprile il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di istanza per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione della quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See. Il punto 4 del provvedimento dispone che sono utilizzabili in compensazione anche gli interessi calcolati sulla quota Irap, a decorrere dalla data di versamento del saldo e fino alla data di presentazione dell’istanza.
Ogni beneficiario ha la possibilità, tramite il proprio cassetto fiscale, di visualizzare l’ammontare del credito fruibile in compensazione.
Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, della quota Irap in argomento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 20/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘3886’ denominato ‘Quota dell’Irap per dividendi infra-Ue o See – art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’.
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica
La legge n. 199/2025 ha riconosciuto per l’anno 2026 un contributo sotto forma di credito d’imposta alle imprese che hanno presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa disciplinata dalla legge di Bilancio 2025, e a condizione che le imprese non abbiano ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa, del credito d’imposta disciplinato dal decreto legge n. 19/2024.
Il credito d’imposta in parola è pari al 14,189% dell’ammontare del credito di imposta richiesto con la comunicazione integrativa di cui al periodo precedente.
Il credito di imposta aggiuntivo è utilizzabile nel 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal 26 maggio 2026 e sino al 31 dicembre 2026.
Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in oggetto l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026, ha istituito il codice tributo ‘7041’ denominato ‘Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025 n. 199’.
Avvisi
Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2025
In allegato la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Conto Consuntivo 2025
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
Convocazione Assemblea per approvazione Conto Consuntivo 2025
In allegato la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del Conto Consuntivo 2025
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
DOCUMENTO “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”
In allegato il documento di studio “Le zone franche in Sardegna. Profili ricostruttivi e prospettive evolutive”