In Primo Piano
Scadenze fiscali
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Rassegna Stampa
Gasolio, prorogato al 25 agosto il taglio delle accise di 17 centesimi
Fino al prossimo 25 agosto resta lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. Al vertice di maggioranza che ha deciso la proroga si è parlato anche del decreto per la riorganizzazione della Corte dei conti, di quello per attuare l’AI Act europeo, di un provvedimento in materia di tributi regionali e locali e del Ddl che contiene misure per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale. Naturalmente si è parlato anche dei decreti attuativi della delega legata alla riforma del fisco. Per reperire le risorse necessarie alla riduzione del prezzo del gasolio e della benzina il leader della Lega Matteo Salvini propone di aumentare le tasse sulle sigarette o alle banche che stanno realizzando decine di miliardi di euro di utili. Tajani ha detto subito di no. Al momento i soldi per ridurre le accise sono arrivati dai tagli ai ministeri. In ogni caso la premier Meloni ha assicurato il monitoraggio costante della situazione per valutare ulteriori interventi. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Gasolio, sconto da 17 centesimi prorogato fino al 25 agosto’ – pag. 3)
Crescita, l’Upb migliora le stime sul Pil: +0,9% nel 2026
L’economia italiana migliora e l’Ufficio parlamentare di bilancio alza le stime sulla crescita. Nella Nota sulla congiuntura di agosto l’Upb prevede per il 2026 una crescita del Pil dello 0,9%, quattro decimi in più rispetto alle valutazioni di aprile e sopra il +0,6% indicato dall’Esecutivo. Invariata, invece, la previsione al +0,6% per il 2027. La revisione riflette il migliore andamento nella prima metà dell’anno. A sostenere l’economia sono gli investimenti, in particolare quelli legati al Pnrr. Ancora debole la partecipazione al lavoro, soprattutto tra i giovani. Le tensioni geopolitiche e commerciali e la volatilità dei mercati energetici potrebbero pesare. Nel secondo trimestre dell’anno inflazione al 3%. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘L’Ufficio parlamentare di bilancio alza la stima del Pil a +0,9%’ – pag. 3)
Controlli, quattro anni di scudo a chi rinnova il concordato
Ieri il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto Omnibus correttivo di precedenti decreti attuativi della delega fiscale. Nel testo sono previste novità importanti come lo scudo sui controlli per quattro anni (dal 2020 al 2023) e premi di fedeltà con semplificazioni su compensazioni e rimborsi e sul pagamento delle imposte a rate per chi rinnova il Concordato preventivo biennale. Soglia di tolleranza del 5% per l’applicazione di sanzioni in caso di discrepanza tra i dati degli scontrini e i pagamenti elettronici accettati per mitigare gli errori più lievi dopo l’obbligo di abbinamento tra registratori telematici e Pos. Proroga per la certificazione del Tax control framework al 31 dicembre 2026 per le società che hanno richiesto l’accesso alla cooperative compliance nel 2024 e 2025. Nuovi confini per la presunzione di distribuzione degli utili negli accertamenti alle società a ristretta base partecipativa, per le contestazioni di antieconomicità ma anche per i termini relativi ai controlli su quote di ammortamento e quote di spese pluriennali per cui diventa rilevante la dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui per la prima volta una quota di questi componenti è stata dedotta. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Più appeal per il concordato’ – pag. 24)
Federalismo fiscale, via libera al fotofinish con il nodo trasporti
A soli 25 giorni dalla scadenza è stato approvato in via definitiva il decreto attuativo sul federalismo fiscale. Restano, tuttavia, delle incognite alla base della mancata intesa con Regioni ed enti locali. Per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica restano, infatti, le compartecipazioni Irpef statiche bocciate da Regioni e Province e l’assenza di quote dell’imposta sui redditi da destinare ai Comuni. I sindaci, poi, insieme alle aziende dei servizi di autobus, tram e metropolitane, sono sul piede di guerra per il tramonto del fondo nazionale del trasporto pubblico locale. La riforma trasforma parte dei trasferimenti statali in compartecipazioni fiscali per Regioni e Province e sarà completata gradualmente entro il 2030. Inoltre introduce una riduzione delle sanzioni per le violazioni tributarie e amplia gli strumenti di ravvedimento operoso per i tributi comunali. Infine, estende alle entrate degli enti locali le regole del Codice della crisi d’impresa, consentendo anche la ristrutturazione e la riduzione dei debiti tributari territoriali.
Comuni, riscossione ad Amco se i crediti arretrati sono troppi
Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che prevede l’affidamento ad Amco della riscossione locale se il tasso di smaltimento dei residui attivi è inferiore alla soglia del 35% calcolata sugli esiti della riscossione degli ultimi tre anni. L’obbligatorietà dell’affidamento alla società del Tesoro scatta anche per gli enti locali per i quali non risultano in banca dati i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. Ma è prevista anche l’esclusione esplicita dall’obbligo di far riscuotere i carichi ad Amco, prevista in caso di valore negativo o nullo dei residui attivi. Nella stessa condizione si troveranno gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell’esercizio dell’ultimo anno del triennio, hanno un totale di residui attivi inferiore al 15% degli accertamenti relativi alle entrate da riscuotere. Prevista anche una via d’uscita se al termine del periodo di affidamento ad Amco viene registrato un miglioramento inferiore a tre punti percentuali; qui il regime diventa di opzione facoltativa nell’utilizzo di Amco. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Riscossione locale, affidamenti ad Amco con patrimonio destinato’ – pag. 24)
Modelli 231 idonei se rispettano le linee guida associative e le buone prassi
Il Consiglio dei ministri, ieri, ha approvato il Ddl che riforma la responsabilità degli enti. Il testo recepisce le indicazioni arrivate dal Tavolo tecnico istituito presso il ministero della Giustizia. La novità più importante riguarda il criterio di imputazione: sparisce l’attuale distinzione tra reati commessi da soggetti apicali, per i quali opera una presunzione di responsabilità dell’ente, superabile con la prova dell’idoneità del modello, e reati commessi da sottoposti, per i quali spetta all’accusa dimostrare la carenza organizzativa. In futuro l’ente risponderà quando il reato è stato determinato o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di un modello idoneo a prevenirlo. Non si tratta più di un elemento difensivo che l’ente deve provare, ma di un presupposto della responsabilità da accertare positivamente dal giudice. Dettagliato con precisione il contenuto minimo del modello.
Obbligo di energie rinnovabili per più lavori di ristrutturazione
Il decreto legislativo n. 5/2026 che attua la direttiva Red III sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili e, in qualche modo, anticipa la direttiva Case green, è diventato pienamente operativo per i titoli edilizi presentati dal 3 agosto. Il testo introduce misure che potrebbero avere un forte impatto: resta da capire quanto sarà ampio il perimetro delle deroghe possibili, sulle quali dovrà pronunciarsi un decreto del min. Ambiente. Il decreto in parola prevede l’obbligo di coprire una quota dei consumi di energia degli edifici con le rinnovabili. E, di fatto, obbliga a fare ricorso alle pompe di calore, ai sistemi ibridi o al fotovoltaico. Nei condomìni molto gettonata è l’installazione di cappotti termici. La vecchia normativa prevedeva l’obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con demolizione e ricostruzione. Il nuovo decreto mantiene gli obblighi per il nuovo ma allarga il perimetro estendendolo alle ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello. In più, la ristrutturazione dell’impianto termico.
Acconto 5.0 da confermare entro 60 giorni solari
Il nuovo Piano Transizione 5.0 entra nella fase cruciale della seconda finestra dedicata alla conferma del versamento dell’acconto, aperta dal 21 luglio. Per le prime imprese che hanno presentato la comunicazione a partire dalla metà di giugno, il termine dei 60 giorni scadrà nella seconda metà di agosto, rendendo questo periodo decisivo per completare l’iter previsto dalla misura. In merito a queste scadenze il Gse ha aggiornato le guide operative della misura, correggendo una indicazione iniziale. Il termine di 60 giorni per la conferma del versamento dell’acconto, non va calcolato in giorni lavorativi, ma in giorni solari. Di conseguenza, le prime imprese che hanno ottenuto l’ammissione al beneficio sono chiamate a trasmettere la conferma nel corso del mese di agosto. Resta, invece, ancora indisponibile la procedura per l’invio della comunicazione di completamento, anche nei casi in cui gli investimenti siano terminati e i beni risultino interconnessi. Per l’operatività di questa terza funzionalità occorrerà attendere il mese di settembre.
Perdite estere, regime di favore ampliato
Il decreto Omnibus recepisce le indicazioni dei pareri parlamentari per quanto riguarda il reddito d’impresa. Prevede che ogni norma che fa riferimento al Tuir attuale presenti il medesimo riferimento al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi che si applicherà a partire dal 1°gennaio 2027. Il decreto recepisce anche l’esigenza di prorogare dal 30 settembre al 31 dicembre 2026, il termine per la certificazione del Tcf per i soggetti che hanno trasmesso la domanda di ammissione al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025. Ciò risponde alle richieste dei commercialisti. Recepita l’indicazione per cui l’aliquota per l’affrancamento delle partecipazioni black list, innalzata dall’ordinario 21% al 31%, viene ulteriormente incrementata al 36%.
Oneri pluriennali, la decadenza dal primo esercizio di deduzione
Ammortamenti. Il decreto correttivo Omnibus prevede che il termine di decadenza per la notifica degli accertamenti decorre con riferimento al primo esercizio di deduzione. Il decreto recepisce quanto suggerito nel parere della commissione Finanze del Senato. Lo stop agli accertamenti ‘perenni’ scatterà solo per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta 2027 e si prevede che, una volta intervenuto l’accertamento sul primo esercizio, si applicheranno i termini ordinari per il periodo d’imposta in corso alla data di notifica, per quello precedente e per tutti i successivi. Il testo interviene anche per porre fine alla estensione sine die dei termini per la notifica di accertamenti su costi a deduzione pluriennale sancita dalla sentenza n. 8500 della Cassazione a Sezioni Unite del 2021.
Fermo nullo senza prove
Con la sentenza n. 1543 dello scorso 31 luglio la Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo va annullato se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per dimostrare la notifica delle cartelle presupposto, deposita in giudizio copie prive dell’attestazione di conformità: il giudice, semplicemente, non ne tiene conto. E, sul fronte processuale, il nuovo comma 6-bis dell’articolo 14 del Dlgs 546/92 non trasforma in un onere del ricorrente la chiamata in giudizio dell’ente titolare del credito, che continua a gravare sul concessionario.
Forfettari, stretta su Iva intra-Ue
L’Agenzia delle Entrate punta i riflettori sui forfettari che hanno effettuato acquisti intracomunitari senza integrare e versare l’Iva sulle fatture ricevute. Proprio in questi giorni l’Amministrazione finanziaria sta inviando gli schemi di atto di accertamento richiedendo l’imposta teoricamente dovuta per l’anno d’imposta 2021. Questi si fondano sull’incrocio di dati acquisiti derivanti dai rapporti intrattenuti dai forfettari con soggetti comunitari, operatori economici passivi Iva stabiliti nei Paesi membri Ue. Nello schema di atto l’Agenzia richiede l’imposta dovuta, calcolata prendendo a base l’ammontare delle fatture rilevate, oltre alla sanzione del 30% irrogata per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta. Le motivazioni esposte nell’atto evidenziano che lo stesso è emesso dal fisco in esito alle attività di analisi del rischio svolte e fondate sull’incrocio dei dati acquisiti in relazione ai rapporti del contribuente interessato con soggetti intracomunitari.
Novità fiscali
Decreti di espropriazione per pubblica utilità – Modalità di esecuzione delle relative formalità nei registri immobiliari
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E del 28 luglio 2026, fornisce indicazioni in merito alle modalità procedurali e ai presupposti documentali concernenti le formalità nei registri immobiliari connesse ai procedimenti di espropriazione.
Il quesito sottoposto chiedeva se il decreto di esproprio debba essere subito trascritto dopo la sua emanazione o se la relativa formalità vada eseguita successivamente alla notificazione del provvedimento agli interessati e alla sua esecuzione mediante immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione.
Il quadro normativo di riferimento e la pubblicità immobiliare del decreto di esproprio
In base all’attuale assetto normativo, il decreto di esproprio può intervenire nell’ambito di una procedura ‘ordinaria’ o di un procedimento ‘accelerato’. Nel procedimento ordinario, il decreto di esproprio precede l’immissione in possesso del bene e il trasferimento della proprietà è subordinato alla successiva notifica e all’esecuzione del provvedimento. Nella procedura accelerata, invece, l’autorità espropriante viene immessa anticipatamente nel possesso del bene sulla base di un decreto motivato di occupazione d’urgenza, mentre il decreto definitivo di esproprio avviene successivamente.
La risoluzione ricorda inoltre che la trascrizione del decreto nei registri immobiliari non ha funzione di opponibilità verso terzi, ma assolve ad una mera funzione di pubblicità notizia.
L’acquisto del diritto di proprietà, infatti, avviene a titolo originario in forza del potere espropriativo esercitato dalla pubblica amministrazione. La trascrizione assume comunque un ruolo centrale nel procedimento, poiché da quel momento eventuali diritti riferiti al bene espropriato possono essere fatti valere esclusivamente sull’indennità di espropriazione.
La pubblicità immobiliare nel procedimento ordinatorio di esproprio
L’articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (T.U.Es.) dispone che il decreto di esproprio deve essere trascritto ‘senza indugio’ nei registri immobiliari. Sul punto le posizioni interpretative erano contrastanti in merito alla circostanza se tale adempimento dovesse essere eseguito immediatamente dopo l’emanazione del decreto o soltanto dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione.
L’attuale quadro normativo, secondo l’Agenzia, consente entrambe le soluzioni prospettate. Da una parte, infatti, il trasferimento del diritto è subordinato alla notificazione e all’esecuzione del decreto; dall’altra, le disposizioni del Testo unico sembrano delineare una sequenza composta da fasi distinte, ciascuna accompagnata da una specifica forma di pubblicità immobiliare.
In questa prospettiva, la immediata trascrizione del decreto di esproprio assolve alla funzione di rendere sin da subito conoscibile ai terzi l’esistenza del medesimo e della vicenda ablativa da esso instaurata, mentre la successiva annotazione è destinata a dare evidenza dell’avvenuta esecuzione del decreto con l’immissione in possesso.
Con riferimento a ciascuna delle due possibili opzioni interpretative, la risoluzione ritiene opportuno individuare quali siano le corrette modalità operative per l’esecuzione della relativa pubblicità immobiliare.
- Le modalità di esecuzione della doppia formalità
Nell’ipotesi in cui venga richiesta la trascrizione del decreto di esproprio prima della sua esecuzione, ai fini di una corretta pubblicità immobiliare è doveroso precisare che, oltre a risultare dal titolo, dovrà risultare soprattutto dalla relativa nota di trascrizione che il trasferimento del diritto espropriato è subordinato alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23, comma 1, lettera f) del T.U.Es.; pertanto, il richiedente dovrà darne espressa evidenza nella nota di trascrizione in conformità a quanto previsto dall’articolo 2659, secondo comma, del Codice civile.
Una volta effettuata l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere l’annotazione del relativo verbale. Proprio il verbale di immissione in possesso rappresenta il documento che il legislatore individua come titolo idoneo per il completamento della sequenza pubblicitaria avviata con la trascrizione del decreto.
La scelta legislativa di individuare nel verbale di immissione in possesso il documento rilevante ai fini dell’annotazione nei registri immobiliari, senza richiedere la produzione delle relate di notificazione, appare coerente con la funzione propria dell’annotazione, volta a dare pubblicità all’avvenuta esecuzione del decreto mediante l’atto che la documenta, e conferma che, nell’ambito della disciplina della pubblicità immobiliare, il solo verbale di immissione in possesso costituisce il titolo rilevante ai fini della formalità di annotazione.
In sostanza, gli adempimenti documentali ai fini della pubblicità immobiliare posti a carico dell’autorità espropriante risultano articolati nella richiesta di trascrizione del decreto di esproprio e nella successiva domanda di annotazione del verbale di immissione in possesso. In tale contesto non è espressamente richiesta, ai fini dell’esecuzione delle citate formalità nei registri immobiliari, la produzione documentale comprovante l’avvenuta notifica del decreto di esproprio.
- Le modalità di esecuzione della formalità unica
In ogni caso può comunque verificarsi che l’autorità espropriante richieda la trascrizione del decreto soltanto dopo che lo stesso sia stato notificato ed eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione.
In questa ipotesi, in luogo della doppia formalità sopra descritta, verrà effettuata una sola formalità rappresentata dalla trascrizione del decreto di esproprio già portato in esecuzione.
In tal caso, il titolo da presentare ai fini della pubblicità immobiliare resta il decreto di esproprio, ma alla richiesta deve essere allegato il verbale di immissione in possesso oppure va prodotto il decreto recante l’annotazione della data in cui l’immissione in possesso è avvenuta.
Nella nota di trascrizione non occorre far menzione della condizione sospensiva in quanto la stessa si è già verificata. Anche in tal caso non va allegata la documentazione attestante la notificazione del provvedimento o altra documentazione attestante il perfezionamento di tale adempimento.
La pubblicità immobiliare nel procedimento accelerato di esproprio
L’articolo 22-bis del T.U.Es. disciplina l’istituto dell’occupazione d’urgenza che consente all’autorità espropriante, in determinati presupposti di legge, di conseguire anticipatamente la disponibilità materiale dei beni da occupare. A tal fine viene emanato un decreto motivato di occupazione anticipata in cui sono individuati i beni da occupare e i relativi proprietari ed è determinata, in via provvisoria, l’indennità di espropriazione. Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale provvedimento perde efficacia se il decreto di esproprio non sia emanato entro il termine previsto per il compimento dell’espropriazione.
Tale decreto non costituisce titolo per l’esecuzione di formalità nei registri immobiliari, poiché non determina alcun trasferimento del diritto di proprietà né produce effetti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali immobiliari.
Il trasferimento del diritto continua pertanto a realizzarsi esclusivamente mediante il decreto di esproprio che costituisce l’atto da presentare ai fini della trascrizione chiamato a contenere anche gli estremi del decreto di occupazione e del relativo stato di esecuzione. Non risulta invece necessaria la presentazione del decreto di occupazione d’urgenza quale autonomo titolo né di ulteriore documentazione attestante l’avvenuta immissione in possesso, trattandosi di circostanze delle quali il decreto di esproprio è chiamato a dare espressamente atto.
Parimenti non appare necessario allegare le relate del procedimento di notificazione o altra documentazione comprovante il perfezionamento di tale adempimento.
Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito di atti di recupero dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 23 luglio 2026, ha istituito nuovi codici tributo che consentono il versamento, mediante il modello F24, delle somme dovute a seguito degli atti di recupero nell’ambito dell’Iva agevolata per disabili, dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi.
In particolare, nel campo Iva e dell’imposta sugli intrattenimenti, la risoluzione ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘7505’ denominato ‘Atto di recupero IVA e relativi interessi in capo al cessionario per decadenza agevolazione disabili – punto 31, parte II, tabella A, Dpr n. 633/1972;
- ‘6749’ denominato ‘Atto di recupero imposta sugli intrattenimenti e relativi interessi – Dpr n. 640/1972 e Dlgs n. 60/1999’;
- ‘8959’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta sugli intrattenimenti – Dpr n. 640/1972 e Dlgs n. 60/1999’.
In merito all’Iva il documento di prassi amministrativa specifica che il nuovo codice è stato istituito per recuperare l’imposta in capo al cessionario derivante dal differenziale tra l’aliquota agevolata e quella ordinaria nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento di persone con disabilità.
Per il versamento di imposte, interessi e sanzioni, dovuti a seguito di atti di recupero riguardanti l’imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e voli taxi effettuati tramite elicottero, la risoluzione istituisce due ulteriori codici tributo. Si tratta di:
- ‘3380’ denominato ‘Atto di recupero imposta erariale e relativi interessi su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero – art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’;
- ‘8958’ denominato ‘Sanzioni correlate al recupero imposta erariale su voli passeggeri aerotaxi e voli taxi tramite elicottero – art. 16, comma 10-bis, Dl 201/2011’.
Global minimum tax: istituzione dei codici tributo per il versamento degli importi dovuti in ipotesi di ravvedimento
Il decreto legislativo n. 209/2023 disciplina la global minimum tax prelevata, in Italia, attraverso l’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale. Il decreto citato prevede che ogni impresa localizzata in Italia o che si tratti di una società trasparente costituita secondo le leggi dello Stato, presenti al fisco italiano la ‘comunicazione rilevante’ nei termini di legge. L’omessa presentazione della comunicazione in parola o il ritardo di presentazione in misura pari o superiore a tre mesi è punito con una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio di dati incompleti o errati la sanzione tributaria varia da 10 mila a 50 mila euro. In ogni caso le sanzioni amministrative pecuniarie non possono superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate in Italia per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. Per consentire il versamento, mediante modello F24, delle sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi e delle sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 23 luglio 2026, ha istituito i seguenti codici tributo:
- ‘2735’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di comunicazione rilevante in regime Global minimum tax’;
- ‘2736’ denominato ‘Ravvedimento sanzioni – obbligo di notifica in regime Global minimum tax’;
- ‘2737’ denominato ‘Ravvedimento sanzione tardiva presentazione dichiarazione fiscale in regime Global minimum tax’.
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – Inquadramento e approfondimento degli istituti
Premessa
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, offre una panoramica delle principali disposizioni del Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza e analizza in dettaglio i singoli istituti. Particolare rilievo viene attribuito alle relazioni illustrative dei testi normativi e agli orientamenti giurisprudenziali, al fine di agevolare l’applicazione delle norme ai casi concreti.
Il documento di prassi amministrativa tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta lo scorso 15 aprile e chiusasi in data 20 maggio 2026.
L’esame della normativa vigente è condotto secondo una riclassificazione degli istituti in 4 macroaree tematiche, prescindendo dalla struttura formale del Codice. Tale operazione risponde all’esigenza di valorizzare l’evoluzione storica e funzionale della disciplina.
L’Agenzia concentra l’attenzione sulle novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue illustrando gli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati e continua esaminando le novità introdotte in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L’analisi termina con l’approfondimento dedicato alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Il paragrafo iniziale è dedicato all’evoluzione della normativa sulla crisi d’impresa, dalla disciplina del fallimento prevista dal Regio decreto 19 marzo 1942 n. 267 fino all’attuale Codice.
La circolare è articolata in 4 parti, che saranno pubblicate in altrettanti momenti, ciascuna introdotta da una specifica premessa:
PARTE I – I nuovi istituti del Codice;
PARTE II – Il sovraindebitamento;
PARTE III – Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo;
PARTE IV – Liquidazione giudiziale e istituti residuali.
L’Agenzia precisa che si tratta di un documento aperto, destinato a integrazioni e revisioni.
La prima parte della circolare è dedicata ai nuovi istituti del Codice della crisi d’impresa. In primo piano troviamo le disposizioni generali del Titolo I, la composizione negoziata della crisi (Titolo II), le misure protettive, cautelari e premiali, le imprese sottosoglia, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e le disposizioni relative ai gruppi di imprese.
La circolare debutta con l’analisi degli istituti che presentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare, passando successivamente alla trattazione degli strumenti accessibili ai soggetti sovraindebitati, anche detti ‘non fallibili’, in passato esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento. Il documento di prassi prosegue con le novità concernenti gli accordi di ristrutturazione e concordato preventivo. L’ultima parte è dedicata alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali.
Una parte importante è dedicata alla composizione negoziata della crisi, ovvero al percorso attraverso il quale l’imprenditore tenta di raggiungere una soluzione con i creditori attraverso l’ausilio di una figura esperta e indipendente. La circolare si sofferma sui presupposti di accesso, il ruolo dell’esperto, i requisiti di indipendenza e i doveri delle parti, le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio durante le trattative, le possibili conclusioni del percorso e la disciplina dedicata ai gruppi di imprese e alle imprese sottosoglia.
La circolare esamina poi il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la gestione della crisi nell’ambito dei gruppi di imprese.
Per ciascun istituto il documento di prassi richiama la relazione illustrativa e gli orientamenti giurisprudenziali per agevolarne anche l’applicazione ai casi concreti.
Composizione negoziata della crisi
Le misure premiali disposte dall’articolo 25-bis del Codice della crisi costituiscono l’elemento centrale della circolare. Sono tre, per legge, le agevolazioni:
- la riduzione degli interessi sui debiti tributari alla sola misura legale dall’accettazione dell’incarico dell’esperto fino alla conclusione delle trattative;
- la riduzione alla misura minima delle sanzioni ‘da comunicazione’ il cui termine di pagamento scada dopo la presentazione dell’istanza;
- la riduzione alla metà di sanzioni e interessi sui debiti sorti prima dell’istanza, quando il percorso termina con un accordo che prevede il trattamento dei crediti tributari.
Inoltre viene concessa la possibilità di pagare a rate, mensilmente, fino a 72 rate estensibili a 120 in caso di grave e comprovata difficoltà, per imposte sui redditi, ritenute, Iva e Irap non ancora iscritte a ruolo.
Segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi
La seconda parte della circolare è dedicata alle segnalazioni per l’anticipata emersione della crisi, disciplinate dall’articolo 25-novies. Inps, Inail, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno l’onere di avvisare l’imprenditore al superamento delle soglie di debito predefinite, invitandolo ad avviare la composizione negoziata: si tratta di un semplice avviso informativo, non di un obbligo di pagamento. Come anticipato, tali segnalazioni non costituiscono l’avvio automatico di una procedura ma sollecitano l’imprenditore a valutare tempestivamente la situazione e ad assumere le iniziative necessarie prima che la situazione diventi irrecuperabile.
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione
La circolare contiene, inoltre, le istruzioni operative agli uffici in ordine al nuovo istituto del Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Per garantire al Fisco una valutazione informata e coerente, la circolare individua 3 possibili scenari collegati al rapporto tra il termine di adesione e la finestra di voto fissata dal tribunale:
- nell’ipotesi in cui il termine per aderire (90 giorni) scada anteriormente alla data di inizio del voto stabilita dal Tribunale, l’Agenzia soffrirebbe una limitazione al proprio diritto ad essere pienamente informata, posto che non potrebbe fruire delle relazioni commissariali. Si ritiene in tal caso, attesa l’assenza di pregiudizio collegata all’inutile decorso del termine di 90 giorni, che l’Agenzia possa esprimere il proprio voto, solo dopo l’esaurimento della fase del contraddittorio;
- il termine per aderire scade all’interno della finestra di voto stabilita dal tribunale. In tal caso si ritiene che l’ufficio possa esprimersi direttamente attraverso il voto nei modi e nei termini fissati dal tribunale;
- il termine per aderire scade successivamente alla chiusura della finestra di voto. Il tal caso si ritiene che sia possibile per l’Agenzia anticipare il voto, se l’istruttoria è semplice, oppure, in caso di istruttoria complessa, chiedere il rinvio del termine di voto, al fine di non veder compromesso il proprio ‘spatium decidendi’.
Scopo dei chiarimenti è quello di coordinare i tempi della procedura transattiva con quelli del procedimento di omologazione, assicurando che il voto del fisco sia il risultato di una valutazione pienamente informata della proposta formulata dal debitore.
Disposizioni relative ai gruppi di imprese
L’ultima parte della circolare è dedicata alle disposizioni relative ai gruppi di imprese di cui agli articoli 284 e seguenti del Codice. La circolare definisce il concetto di gruppo rinviando alla norma di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) dello stesso Codice. Fornisce chiarimenti sulla questione dell’autonomia delle masse attive e passive e si sofferma sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Avvisi
CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA PER PAUSA ESTIVA
Si comunica che gli uffici della segreteria dell’Ordine resteranno chiusi al pubblico, per la pausa estiva, dal 10/8/2026 al 4/9/2026 compresi
CNDCEC – Forum “IL VALORE DELLE IMPRESE – Fiscalità, incentivi e strategie per la competitività” Porto Rotondo 11 ed il 12 settembre 2026
Si informa che il Consiglio nazionale sta organizzando un importante forum nazionale dal titolo “IL VALORE DELLE IMPRESE – Fiscalità, incentivi e strategie per la competitività”. L’evento si terrà a Porto Rotondo l’11 ed il 12 settembre 2026.
Per intervenire all’evento sarà necessario prenotarsi sulla Piattaforma: Home Page – Eventi del Consiglio Nazionale Commercialisti.
La partecipazione farà maturare CFP validi ai fini della FPC.
Di seguito è possibile prendere visione della relativa informativa e del programma:
Informativa-n.-105-2026
All.-1-programma-evento-Il-Valore-delle-Imprese
Sostituzione componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania
Si comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Gabriela Savigni in ragione della nomina a Consigliera Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Consiglio, nella seduta del 15 giugno 2026, ha provveduto alla sua sostituzione mediante surroga con la prima dei non eletti della lista vincente Dott.ssa Sara Pica
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00
CHIUSURA UFFICI DI SEGRETERIA PER PAUSA ESTIVA
Si comunica che gli uffici della segreteria dell’Ordine resteranno chiusi al pubblico, per la pausa estiva, dal 10/8/2026 al 4/9/2026 compresi
CNDCEC – Forum “IL VALORE DELLE IMPRESE – Fiscalità, incentivi e strategie per la competitività” Porto Rotondo 11 ed il 12 settembre 2026
Si informa che il Consiglio nazionale sta organizzando un importante forum nazionale dal titolo “IL VALORE DELLE IMPRESE – Fiscalità, incentivi e strategie per la competitività”. L’evento si terrà a Porto Rotondo l’11 ed il 12 settembre 2026.
Per intervenire all’evento sarà necessario prenotarsi sulla Piattaforma: Home Page – Eventi del Consiglio Nazionale Commercialisti.
La partecipazione farà maturare CFP validi ai fini della FPC.
Di seguito è possibile prendere visione della relativa informativa e del programma:
Informativa-n.-105-2026
All.-1-programma-evento-Il-Valore-delle-Imprese
Sostituzione componente del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tempio Pausania
Si comunica che, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Gabriela Savigni in ragione della nomina a Consigliera Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, il Consiglio, nella seduta del 15 giugno 2026, ha provveduto alla sua sostituzione mediante surroga con la prima dei non eletti della lista vincente Dott.ssa Sara Pica
Esito elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità 15-16 gennaio 2026
In allegato quanto in oggetto
Piattaforma PagoPA
“Si comunica che, come stabilito dal DL n. 76 del 16 luglio u.s. (Decreto semplificazioni), l’Ordine è obbligato all’utilizzo della piattaforma PagoPA per la riscossione dei pagamenti effettuati da soggetti terzi, che siano essi iscritti all’Ordine, privati o società, inerenti tutti i servizi erogati.
Per generare qualsiasi avviso di pagamento relativo ai nostri servizi (nuove iscrizioni Albo e Tirocinio, diritti di segreteria, corsi di formazione) è sufficiente cliccare sul logo PagoPA che trovate sulla sinistra dell’home page del sito e seguire le istruzioni.”
QUOTA ANNUALE D’ISCRIZIONE – MODALITÀ PAGOPA
Si ricorda che l’Ordine ha l’obbligo di aderire alla normativa prevista per la riscossione dei tributi e pagamenti, con le modalità denominate pagoPA.
Pertanto il versamento della quota annuale dovuta dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa
Riceverete a breve l’avviso di pagamento e le relative istruzioni tecniche sulle varie procedure di pagamento.
Si comunica altresì che la scadenza del versamento è prevista per il 31 marzo 2024.
Le quote sono così ripartite:
Iscritti all’Albo con età inferiore ai 36 anni: Euro 280,00
Iscritti all’Albo con età superiore ai 36 anni: Euro 380,00
Iscritti all’Elenco Speciale: Euro 180,00
STP: Euro 450,00